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La concessione di servizi: la stima del volume dei ricavi.

Contratti pubblici

Sulla stima del volume dei ricavi che il servizio può produrre nella concessione di servizi, al fine di orientare gli operatori economici circa la dimensione economica del servizio da affidare.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, Sentenza 25 ottobre 2017, n. 01600

Premassima

1. In materia di contratti pubblici, ed in specie per quanto concerne la concessione di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice ha il dovere di stimare il volume dei ricavi che il servizio può generare, al fine precipuo di orientare gli operatori economici circa la dimensione economica del servizio da affidare. 

Principio

1. In materia di contratti pubblici, ed in specie per quanto concerne la concessione di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice ha il dovere di stimare il volume dei ricavi che il servizio può generare, al fine precipuo di orientare gli operatori economici circa la dimensione economica del servizio da affidare.

In materia di contratti pubblici, ed in specie per quanto concerne la concessione di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice ha il dovere di stimare il volume dei ricavi che il servizio può generare, allo scopo di orientare gli operatori economici circa la dimensione economica del servizio da affidatare. Tuttavia l’operatore economico resta libero, assumendosi il rischio imprenditoriale, di organizzare i propri mezzi e l’offerta del servizio, allo scopo di massimizzare il guadagno derivante dalla concessione. Sul punto, il Supremo Consesso ha richiamato i principi sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale ha chiarito che il rischio di gestione economica del servizio deve essere inteso come rischio di esposizione all'alea del mercato, il quale può tradursi nel rischio di concorrenza da parte di altri operatori, nel rischio di uno squilibrio tra domanda e offerta di servizi, nel rischio d'insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi forniti, nel rischio di mancata copertura integrale delle spese di gestione mediante le entrate o ancora nel rischio di responsabilità di un danno legato ad una carenza del servizio. Invece, rischi come quelli legati ad una cattiva gestione o ad errori di valutazione da parte dell'operatore economico non sono determinanti ai fini della qualificazione di un contratto, come appalto pubblico o come concessione di servizi, dal momento che rischi del genere, in realtà, sono insiti in qualsiasi contratto, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia riconducibile alla tipologia dell'appalto pubblico di servizi ovvero a quella della concessione di servizi. Sulla base delle surriferite osservazioni, il Collegio ha elaborato il seguente principio di diritto in forza del quale, colui che partecipa ad una gara per una concessione di servizi, può formulare un’offerta ipotizzando che la gestione del servizio consenta la realizzazione di ricavi più ampi di quelli stimati dall’amministrazione concedente e da questa indicati nella legge di gara, assumendosi, però,  il rischio delle proprie valutazioni.


T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, 25 ottobre 2017, n. 01600
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