La concessione di aiuto in regime de minimis e il cumulo con altri aiuti. Possibilità di rinuncia a parte di questi
Contributi e provvidenze
Premassima
1. Il Regolamento UE n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 in applicazione degli artt. 3 e 6 prevede, ai
fini della concessione degli aiuti “de minimis” all’impresa, un
controllo preventivo di verifica dei presupposti per l’erogazione del
contributo e precisa, altresì, che la mera inclusione di una lista dei
potenziali beneficiari non è condizione propensa a configurare una
autorizzazione dell’agevolazione, fintanto che l’esito della verifica confermi
il non superamento del limite “de minimis”.
2. Nella fattispecie, se un’impresa inoltra legittimamente domanda di aiuto
in regime “de minimis” e in ragione dell’esistenza di aiuti precedenti l’importo
complessivo degli incentivi già concessi superi il massimale legislativamente
stabilito, in tal caso per non superare il tetto massimo di finanziamenti sarà l’amministrazione concedente
a propinarle due opzioni, sino all’erogazione definitiva della suddetta
agevolazione, ossia se ridurre il finanziamento richiesto o rinunciare, in toto
o in parte, ai precedenti aiuti già percepiti.
Principio
1. Sul punto, il Consesso aveva rimesso
alla Corte di Giustizia Ue la quaestio vertente in materia di concessione
degli aiuti, ai sensi degli artt. 3 e 6 del Regolamento Ue, n. 1047 del 2013,
ponendo l’attenzione sull’interpretazione di questi ultimi nell’ipotesi in cui
l’impresa richiedente, raggiunto e superato il tetto massimo concedibile in
ragione del cumulo con precedenti contributi, per l’effettiva erogazione del
contributo richiesto, debba optare per una riduzione del finanziamento o per la
rinuncia ai pregressi contributi, eventualmente già percepiti; e se le suddette
disposizioni debbano essere interpretate in tal senso, valutando le due
opzioni, anche qualora non siano espressamente previste dalla regolamentazione
nazionale e/o dall’avviso pubblico relativo alla concessione dell’aiuto.
Il Collegio ha precisato la necessità di soffermarsi sull’interpretazione
degli artt. 3 e 6 del succitato Regolamento Ue operata dalla Corte di Giustizia,
dalla quale emerge da un lato, che la concessione è il momento in cui occorre
valutare la possibilità se il cumulo con gli altri aiuti superi il massimale “de
minimis”, dall’altro, in forza della disposizione di cui all’art. 3, paragrafo
4, che gli aiuti “de minimis” sono da considerare “concessi nel
momento in cui all’impresa si accordato , a norma del regime giuridico
nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente
dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa”.
D’altronde, in forza della normativa nazionale e conformemente alla
disciplina euro-unitaria di riferimento, è il giudice de quo ad individuare
il momento cui l’agevolazione debba essere effettivamente concessa, dando
origine in capo all’impresa richiedente del diritto a riceverla, determinando
in tal modo altresì il limite entro il quale vi debba essere un’eventuale riduzione.
Nella fattispecie, la Corte di Giustizia si è pronunciata espressamente interpretando
il dato letterale della norma euro-unitaria di riferimento, difatti, ha sancito
che il controllo di verifica dei presupposti deve svolgersi prima di procedere
alla concessione del contributo, di conseguenza l’offerta di riduzione del
contributo è avvenuta in un momento antecedente la concessione, poiché è
intervenuta prima della verifica da parte dell’Amministrazione inerente il
complessivo superamento dell’importo “de minimis”, dando così luogo all’illegittimità
del diniego. Quest’ultimo motivato dall’impossibilità di rinunciare parzialmente
ad un contributo già erogato.
2. Il Consiglio si è espresso precisando che, in forza del principio di
cooperazione di cui all’art. 4, paragrafo 3 dei TUE, gli Stati membri sono
tenuti a favorire giuridicamente il rispetto delle norme attuabili agli aiuti
di Stato “istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo
complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica secondo la norma
“de minimis” non superi il massimale complessivo ammissibile”. Pertanto, l’attività
degli Stati membri volta a permettere alle imprese di ridurre l’entità del
finanziamento richiesto per rientrare nel regime de quo, consente di
garantire il non superamento del massimale complessivo ammissibile, al quale
consegue l’applicazione della normativa statale per disciplinare la procedura
di concessione degli aiuti, ex art. 3, paragrafo 4, del Regolamento UE, n. 1047
del 2013.