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La concessione di aiuto in regime de minimis e il cumulo con altri aiuti. Possibilità di rinuncia a parte di questi

Contributi e provvidenze

Gli incentivi alle imprese secondo il regolamento “de minimis” al fine di regolare agevolazioni fiscali e finanziamenti: controllo dei presupposti, cumulo con altri aiuti e la rinuncia a parte di essi
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 7 aprile 2021, n. 02792

Premassima

1. Il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in applicazione degli artt. 3 e 6 prevede, ai fini della concessione degli aiuti “de minimis” all’impresa, un controllo preventivo di verifica dei presupposti per l’erogazione del contributo e precisa, altresì, che la mera inclusione di una lista dei potenziali beneficiari non è condizione propensa a configurare una autorizzazione dell’agevolazione, fintanto che l’esito della verifica confermi il non superamento del limite “de minimis”.

 

2. Nella fattispecie, se un’impresa inoltra legittimamente domanda di aiuto in regime “de minimis” e in ragione dell’esistenza di aiuti precedenti l’importo complessivo degli incentivi già concessi superi il massimale legislativamente stabilito, in tal caso per non superare il tetto massimo  di finanziamenti sarà l’amministrazione concedente a propinarle due opzioni, sino all’erogazione definitiva della suddetta agevolazione, ossia se ridurre il finanziamento richiesto o rinunciare, in toto o in parte, ai precedenti aiuti già percepiti.

Principio

1. Sul punto, il Consesso aveva rimesso alla Corte di Giustizia Ue la quaestio vertente in materia di concessione degli aiuti, ai sensi degli artt. 3 e 6 del Regolamento Ue, n. 1047 del 2013, ponendo l’attenzione sull’interpretazione di questi ultimi nell’ipotesi in cui l’impresa richiedente, raggiunto e superato il tetto massimo concedibile in ragione del cumulo con precedenti contributi, per l’effettiva erogazione del contributo richiesto, debba optare per una riduzione del finanziamento o per la rinuncia ai pregressi contributi, eventualmente già percepiti; e se le suddette disposizioni debbano essere interpretate in tal senso, valutando le due opzioni, anche qualora non siano espressamente previste dalla regolamentazione nazionale e/o dall’avviso pubblico relativo alla concessione dell’aiuto.

Il Collegio ha precisato la necessità di soffermarsi sull’interpretazione degli artt. 3 e 6 del succitato Regolamento Ue operata dalla Corte di Giustizia, dalla quale emerge da un lato, che la concessione è il momento in cui occorre valutare la possibilità se il cumulo con gli altri aiuti superi il massimale “de minimis”, dall’altro, in forza della disposizione di cui all’art. 3, paragrafo 4, che gli aiuti “de minimis” sono da considerare “concessi nel momento in cui all’impresa si accordato , a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa”.

D’altronde, in forza della normativa nazionale e conformemente alla disciplina euro-unitaria di riferimento, è il giudice de quo ad individuare il momento cui l’agevolazione debba essere effettivamente concessa, dando origine in capo all’impresa richiedente del diritto a riceverla, determinando in tal modo altresì il limite entro il quale vi debba essere un’eventuale riduzione.

Nella fattispecie, la Corte di Giustizia si è pronunciata espressamente interpretando il dato letterale della norma euro-unitaria di riferimento, difatti, ha sancito che il controllo di verifica dei presupposti deve svolgersi prima di procedere alla concessione del contributo, di conseguenza l’offerta di riduzione del contributo è avvenuta in un momento antecedente la concessione, poiché è intervenuta prima della verifica da parte dell’Amministrazione inerente il complessivo superamento dell’importo “de minimis”, dando così luogo all’illegittimità del diniego. Quest’ultimo motivato dall’impossibilità di rinunciare parzialmente ad un contributo già erogato.


2. Il Consiglio si è espresso precisando che, in forza del principio di cooperazione di cui all’art. 4, paragrafo 3 dei TUE, gli Stati membri sono tenuti a favorire giuridicamente il rispetto delle norme attuabili agli aiuti di Stato “istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica secondo la norma “de minimis” non superi il massimale complessivo ammissibile”. Pertanto, l’attività degli Stati membri volta a permettere alle imprese di ridurre l’entità del finanziamento richiesto per rientrare nel regime de quo, consente di garantire il non superamento del massimale complessivo ammissibile, al quale consegue l’applicazione della normativa statale per disciplinare la procedura di concessione degli aiuti, ex art. 3, paragrafo 4, del Regolamento UE, n. 1047 del 2013.

Cons. St., Sez. 3, 7 aprile 2021, n. 02792
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