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La competenza nel giudizio di ottemperanza.

Giurisdizione e competenza

Sull' individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda di ottemperanza
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 24 novembre 2017, n. 05489

Premassima

1. In tema di riparto di competenza si rileva che il giudice competente nel giudizio di ottemperanza deve essere individuato, nel caso di conferma della sentenza di primo grado da parte del Consiglio di Stato, tenendo conto dell'indice testuale contenuto nel dispositivo della sentenza di secondo grado, indipendentemente dal suo percorso argomentativo, il quale segue uno sviluppo non meramente ripetitivo della sentenza emessa in primo grado. 

Principio

1. In tema di riparto di competenza si rileva che il giudice competente nel giudizio di ottemperanza deve essere individuato, nel caso di conferma della sentenza di primo grado da parte del Consiglio di Stato, tenendo conto dell'indice testuale contenuto nel dispositivo della sentenza di secondo grado, indipendentemente dal suo percorso argomentativo, il quale segue uno sviluppo non meramente ripetitivo della sentenza emessa in primo grado. 

In riferimento all'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda di ottemperanza il Collegio osserva che nel processo amministrativo il giudice competente nel giudizio di ottemperanza deve essere individuato, nel caso di conferma della sentenza di primo grado da parte del Consiglio di Stato, tenendo conto dell' indice testuale contenuto nel dispositivo della sentenza di secondo grado, indipendentemente dal suo percorso argomentativo, il quale segue uno sviluppo non meramente ripetitivo della sentenza di primo grado. Da ciò ne deriva che, ove il dispositivo comporti una statuizione di rigetto dell'appello, vi è senza dubbio identità di contenuto dispositivo tra i provvedimenti di primo e secondo grado, con conseguente attribuzione della competenza al TAR delle questioni sull'ottemperanza. Al contrario ove il dispositivo in appello contenga statuizioni che evidenzino uno scollamento dal percorso motivazionale e, conseguentemente, dal dispositivo della decisione di primo grado gravata e, quindi, nei casi in cui emergano formule come «?respinto con diversa motivazione?», allora la competenza per il giudizio di ottemperanza si radica presso il Consiglio di Stato. Sicché nel caso di specie il ricorso in ottemperanza deve ritenersi inammissibile, atteso che avrebbe dovuto essere proposto innanzi al T.A.R. Lazio.

Cons. St., Sez. 4, 24 novembre 2017, n. 05489
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