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La Corte di Giustizia sul principio del ne bis in idem

Autorità indipendenti

La decisione della Corte di Giustizia sul principio del ne bis in idem e i criteri di applicazione di sanzioni per condotte illecite integranti le pratiche commerciali scorrette
Cons. St., Sez. 6, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 7 gennaio 2022, ord. n. 00068

Premassima

La Corte di Giustizia UE è chiamata a delineare le questioni inerenti: a) la qualificazione delle sanzioni comminate in materia di pratiche commerciali scorrette che, ai sensi della normativa interna attuativa della direttiva 2005/29/Ce, possono essere assimilate alle sanzioni ammnistrative di natura penale; b) l’interpretazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quale elemento impeditivo di una normativa nazionale diretta a rendere definitiva e ad avvalorare, in sede processuale, una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale verso una persona giuridica per condotte illecite integranti pratiche commerciali scorrette, per cui sia stata emessa una condanna penale definitiva a suo carico in un diverso stato membro, mentre sia stata pronunciata definitiva la seconda condanna precedentemente al passaggio in giudicato dell’impugnativa giurisdizionale della prima sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale; c) la giustificabilità di una deroga al divieto di ne bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 54 della Convenzione di Schengen, relativamente alla disciplina di cui alla Direttiva 2005/29, specie. agli artt. 3 paragrafo 4 e 13 paragrafo2 lett. e).

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Collegio partendo dalla disamina degli artt. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e 54 della convenzione di Schengen, ha sottolineato l’importanza preminente della normativa di cui alla direttiva 2005/29, a fronte della natura della sanzione comminata con il provvedimento impugnato in prime cure, sia ex art. 3 paragrafo 4 secondo cui “in caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici”; sia ex art. 13 paragrafo 2, il quale prevede che “Stati membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati: …e) sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Cons. St., Sez. 6, 7 gennaio 2022, ord. n. 00068
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