La Corte di Giustizia sul principio del ne bis in idem
Autorità indipendenti
La decisione della Corte di Giustizia sul principio del ne bis in idem e i criteri di applicazione di sanzioni per condotte illecite integranti le pratiche commerciali scorrette
Cons. St., Sez. 6,
Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 7 gennaio 2022, ord. n. 00068
Premassima
La Corte di Giustizia UE è chiamata a delineare le questioni inerenti:
a) la qualificazione delle sanzioni comminate in materia di pratiche
commerciali scorrette che, ai sensi della normativa interna attuativa della direttiva
2005/29/Ce, possono essere assimilate alle sanzioni ammnistrative di natura
penale; b) l’interpretazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, quale elemento impeditivo di una normativa nazionale diretta
a rendere definitiva e ad avvalorare, in sede processuale, una sanzione amministrativa
pecuniaria di natura penale verso una persona giuridica per condotte illecite
integranti pratiche commerciali scorrette, per cui sia stata emessa una
condanna penale definitiva a suo carico in un diverso stato membro, mentre sia
stata pronunciata definitiva la seconda condanna precedentemente al passaggio
in giudicato dell’impugnativa giurisdizionale della prima sanzione amministrativa
pecuniaria di natura penale; c) la giustificabilità di una deroga al divieto di
ne bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea e dall’art. 54 della Convenzione di Schengen, relativamente
alla disciplina di cui alla Direttiva 2005/29, specie. agli artt. 3 paragrafo 4
e 13 paragrafo2 lett. e).
Principio
Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Collegio partendo dalla
disamina degli artt. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea e 54 della convenzione di Schengen, ha sottolineato l’importanza
preminente della normativa di cui alla direttiva 2005/29, a fronte della natura
della sanzione comminata con il provvedimento impugnato in prime cure, sia ex
art. 3 paragrafo 4 secondo cui “in caso di contrasto tra le disposizioni
della presente direttiva e altre norme comunitarie che disciplinino aspetti specifici
delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a
tali aspetti specifici”; sia ex art. 13 paragrafo 2, il quale prevede che “Stati
membri assicurano che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, si tenga conto
dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati: …e) sanzioni
inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in
casi transfrontalieri in cui informazioni relative a tali sanzioni sono
disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394
del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Cons. St., Sez. 6, 7 gennaio 2022, ord. n. 00068