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LOTTIZZAZIONE SINE TITULO

URBANISTICA E EDILIZIA

Sulla riconducibilità dell'attività di spianamento di terreno agricolo tra il novero delle attività libere di utilizzazione di suoli privati.
T.A.R. Piemonte, Sez. 1, Sentenza 8 febbraio 2013, n. 00184

Principio

Il semplice scarico e spianamento su un terreno di una certa quantità di detriti non integra l’ipotesi di trasformazione della destinazione a zona agricola dello stesso, né quella di occupazione di suolo mediante deposito di materiali di cui all’art. 7 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 per le quali sia necessaria specifica autorizzazione dell’autorità comunale (Cons. St. Ad Plen. 5 dicembre 1984, n. 22), concretando piuttosto un’ipotesi di mera utilizzazione che il proprietario ritenga fare del proprio terreno, per la quale è esclusa la necessità di un titolo concessorio.

T.A.R. Piemonte, Sez. 1, 8 febbraio 2013, n. 00184
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