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L'Adunanza plenaria interviene sugli incarichi dirigenziali nei poli museali.

Pubblico impiego Unione Europea

Sull'intervento dell' Adunanza plenaria in ordine al conferimento degli incarichi dirigenziali all'interno dei poli museali.
Cons. St., Sez. P, Decisione Plenaria/SENTENZA 26 giugno 2018, n. 00009

Premassima

1. Va rilevato che gli artt. 1, comma 1, d.P.C.M. n. 174 del 1994 e 2, comma 1, d.P.R. n. 487 del 1994, laddove impediscono ai cittadini di altri Stati membri dell’UE di assumere i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, sono in contrasto con il par. 2 dell’art. 45 del TFUE e non possono, pertanto, trovare applicazione.

Principio

1. Va rilevato che gli artt. 1, comma 1, d.P.C.M. n. 174 del 1994 e 2, comma 1, d.P.R. n. 487 del 1994, laddove impediscono ai cittadini di altri Stati membri dell’UE di assumere i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, sono in contrasto con il par. 2 dell’art. 45 del TFUE e non possono, pertanto, trovare applicazione.


Sul tema ha rilevato il Supremo Consesso che non appare condivisibile la tesi, affermata nell’ambito dell’ordinanza di rimessione, secondo cui la posizione, in specie, di direttore del Palazzo Ducale di Mantova, presenterebbe un carattere di apicalità nell’ambito dell’amministrazione statale e comporterebbe l’esercizio di “funzioni di vertice amministrativo” con spendita di funzioni prevalentemente di stampo pubblicistico e autoritativo, in tal modo giustificando la ‘riserva di nazionalità’ di cui al paragrafo 4 dell’articolo 45 del TFUE. Sicchè, a tal proposito, il Collegio ha chiarito quanto segue. Innanzitutto che ai sensi del comma 2-bis dell’art. 14, d.l. n. 83 del 2014, il Palazzo Ducale di Mantova rientra fra “i poli museali gli istituti della cultura nazionali di rilevante interesse nazionale”. In secondo luogo che il d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 (‘Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, d.l. 24 aprile 2014, n. 66’), all’art. 30, ha – sì - riconosciuto autonomia speciale all’istituzione in oggetto, ma non ne ha delineato le funzioni e le attribuzioni con peculiarità tali da giustificarne il riconoscimento quale “organo amministrativo di vertice del Ministero, con il quale si attua l’indirizzo politico del Governo”. Inoltre, ha rilevato che per quanto riguarda i compiti e le funzioni demandati ai direttori degli istituti e musei di rilevante interesse nazionale, l’elencazione di cui al comma 4 dell’art. 35 non giustifica né la qualificazione in termini di apicalità, né l’affermazione secondo cui si tratterebbe di plessi deputati in via prevalente o esclusiva ad esprimere “[il] potere esecutivo [costituendo] l’organo amministrativo di vertice del Ministero , con il quale si attua l’indirizzo politico del Governo”. Ed in più ha osservato che non si rinviene un puntuale conforto testuale o sistematico la tesi secondo cui tutti i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato (art. 1, comma 1, lett. a), d.P,C.M. n. 174, cit.) sarebbero qualificabili sempre e comunque come posti con funzioni di vertice amministrativo e implicherebbero l’esercizio prevalente di funzioni di stampo autoritativo. A questo deve aggiungersi che l’Alto Consesso ha ritenuto altresì non condivisibile la tesi, richiamata nell’ordinanza di rimessione, secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’eccezione di cui al par. 4 dell’art. 45 del TFUE, non potrebbe richiamarsi il criterio della prevalenza fra funzioni di carattere pubblicistico e funzioni di gestione economica e tecnica, potendo tale eccezione essere invocata a fronte di qualunque posizione funzionale che implichi l’esercizio di funzioni di stampo autoritativo. Per tali motivi l'Adunanza plenaria è pervenuta alla conclusione che gli artt. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. n. 174 del 1994 e 2, comma 1, d.P.R. n. 487 del 1994, laddove impediscono in modo assoluto la possibilità di attribuire posti di livello dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato a cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea, devono ritenersi in contrasto con il par. 4 dell’art. 45 del TFUE, con conseguente loro disapplicazione.




Cons. St., Sez. P, 26 giugno 2018, n. 00009
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