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L' ufficio unitario di avvocatura.

Professione forense

Sulla possibilità di creare un ufficio unitario di avvocatura, da implementare con personale distaccato dagli enti partecipanti.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 7 giugno 2017, n. 02731

Premassima

L'art. 2, comma 12, L. n. 244/2007, ha previsto la possibilità di creare, come oggetto della reciproca cooperazione tra le diverse amministrazioni interessate, una struttura nuova e comune, ossia l'ufficio unitario di avvocatura, da implementare con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo.

Principio

Dal combinato disposto delle seguenti norme di cui all' art. 30, D.lgs. n. 267/2000, artt. 18 lett. d), 19, comma 3, 23, L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento forense), nonché art. 2, comma 12, L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008), discende che è eccezionalmente ammessa l'assunzione, quali lavoratori subordinati, di avvocati iscritti al relativo Albo professionale, purché gli stessi vengano posti alle direttive ed esclusive dipendenze di una pubblica amministrazione, la quale attribuisca loro la trattazione dei propri affari legali. Tale rapporto di esclusività si giustifica in ragione del particolare legame fiduciario che caratterizza il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, al quale tra l'altro è collegato il principio dell'immedesimazione organica. In particolare l'art. 2, comma 12, L. n. 244/2007, ha previsto, per l'appunto, la possibilità di creare, come oggetto della reciproca cooperazione tra le diverse amministrazioni interessate, una struttura nuova e comune, ossia 'l'ufficio unitario' di avvocatura, da implementare con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (Nel caso di specie, è sta ritenuta illegittima la unidirezionale mera messa a disposizione sia pure tramite articolata e successiva convenzione dei servizi dell'ufficio legale di un Comune anche ad altri enti territoriali, secondo un dispositivo riconducibile a schemi negoziali di tipo privatistico).

Massima


Cons. St., Sez. 5, 7 giugno 2017, n. 02731
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