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L' inammissibilità dell' appello principale perento.

Giustizia amministrativa

Sull'inammissibilità dell'appello principale perento e la conseguente inefficacia dell'appello incidentale tardivo.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 26 ottobre 2018, n. 06111

Premassima

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 334, comma 2, c.p.c. e 96, comma 4, c.p.a., nell' ipotesi in cui l'appello principale dichiarato perento è inammissibile, l'appello incidentale tardivo perde efficacia.

Principio

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 334, comma 2, c.p.c. e 96, comma 4, c.p.a., nell' ipotesi in cui l'appello principale dichiarato perento è inammissibile, l'appello incidentale tardivo perde efficacia.

Nell'ambito del processo amministrativo è stata posta all'attenzione del Supremo Consesso la questione relativa all'aspetto interpretativo della norma di cui all' art. 334, comma 2, c.p.c., nel senso di ritenerlo applicabile anche nel caso in cui il ricorso principale sia estinto per perenzione. Sul punto ha osservato il Collegio che se l’interesse tutelato con l’eccezionale impugnazione tardiva è quello di evitare tale rischio è illogico ritenere che una impugnazione (anomala) possa trovare tutela nell’ordinamento in caso di mancanza sopravvenuta del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità. Sicché l’ 'inefficacia', prevista nel secondo comma, del ricorso incidentale tardivo va intesa come inammissibilità sopravvenuta dello stesso per difetto dell’interesse tutelato dall’ordinamento nel consentirne la proponibilità. In altri termini le sorti dell’appello incidentale tardivo si legano a quelle dell’appello principale atteso che il primo è tutelato nella misura in cui il secondo può sovvertire l’originaria sentenza impugnata, che il futuro appellante incidentale benché parzialmente soccombente non avrebbe autonomamente impugnato, lasciando decorrere i termini ordinari di impugnazione. Tra l'altro ha precisato la Quarta Sezione del Consiglio di Stato che nel caso in cui nel processo amministrativo non può pervenirsi ad una decisione sul merito, l’inefficacia dell’appello incidentale tardivo, ex art. 334, comma 2, c.p.c. e richiamata dall’art. 96, comma 4, c.p.a. solo per l’inammissibilità, deve ritenersi operante in tutti i casi in cui l’appello principale non può essere deciso nel merito, venendo altrimenti meno il presupposto in presenza del quale è tutelato l’interesse dell’appellante tardivo. Pertanto, alla luce di quanto osservato, può addivenirsi alla conclusione che il principio sancito dall'art. 334, comma 2, c.p.c. e dall'art. 96, comma 4, c.p.a.- secondo il quale se l'appello principale è dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo perde efficacia – deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui l'appello principale e' dichiarato perento.

Cons. St., Sez. 4, 26 ottobre 2018, n. 06111
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