Accedi a LexEureka

L' illegittima esclusione di una lista elettorale per discordanze non "significative".

Elezioni

Sull' illegittima esclusione di una lista elettorale, nell'ipotesi di discordanza fra i dati anagrafici dei sottoscrittori riportati nel modulo di presentazione della lista e quelli risultanti dai certificati elettorali.
T.A.R. Marche, Sez. 1, Sentenza 19 maggio 2017, n. 00376

Premassima

E' 'illegittima l' esclusione della lista elettorale, nell'ipotesi in cui la discordanza fra i dati anagrafici dei sottoscrittori risultanti dal modulo di presentazione della lista e quelli ricavabili dai certificati elettorali, non  sia particolarmente "significativa".

Principio

E' illegittima l' esclusione della lista elettorale, nell'ipotesi in cui la discordanza fra i dati anagrafici dei sottoscrittori risultanti dal modulo di presentazione della lista e quelli ricavabili dai certificati elettorali, non  sia particolarmente "significativa".
I dati anagrafici dei sottoscrittori riportati sul modulo di presentazione della lista elettorale, non sono subordinati, in forza della normativa vigente di riferimento, a l rispetto di particolari formalità, tant'è che anche quando le generalità dei sottoscrittori sono del tutto omesse, l'esclusione non è ammessa se le stesse sono comunque desumibili aliunde. Sicché, in applicazione a fortiori del principio di strumentalità delle forme, in base al quale fra i dati anagrafici dei candidati e quelli dei sottoscrittori, è richiesto un maggior rigore solo in ordine alle generalità dei candidati, deve propendersi per l'illegittimità della esclusione della lista elettorale, nell'ipotesi in cui la discordanza fra i dati anagrafici dei sottoscrittori risultanti dal modulo di presentazione della lista e quelli ricavabili dai certificati elettorali, non  sia particolarmente "significativa".

Massima


T.A.R. Marche, Sez. 1, 19 maggio 2017, n. 00376
Caricamento in corso