L' estinzione del diritto di prelazione per possesso ventennale ad usucapionem.
Beni culturali e paesaggistici
Premassima
1. Il possesso ventennale per usucapione di un bene immobile soggetto a prelazione storico artistica non estingue il diritto di prelazione spettante allo Stato, laddove risulti da un precedente atto di alienazione non dichiarato.
Principio
1. Il possesso ventennale per usucapione di un bene immobile soggetto a prelazione storico artistica non estingue il diritto di prelazione spettante allo Stato, laddove risulti da un precedente atto di alienazione non dichiarato.
Il Supremo Consesso in riferimento alla quaestio iuris dell'ammissibilità dell’usucapio libertatis, o meglio della presunta retroattività della stessa, ha rilevato che non vi sono precedenti giurisprudenziali cospicui in termini. In specie, il Collegio pur richiamando talune decisioni di legittimità, ove oltre a confermare l'esistenza dell'usucapio libertatis nel nostro ordinamento, è stato altresì ribadito l'effetto retroattivo dell'istituto de quo, ha osservato che contributi più puntuali sul materia in oggetto sono stati forniti dalla prassi notarile. Quest'ultima, in particolare, sul punto ha evidenziato la necessità di risolvere caso per caso la problematica giuridica, avendo riguardo sia alle caratteristiche del possesso esercitato, sia alla natura della pretesa altrui che si vorrebbe estinta. Da ciò si desume che si verificherà l'estinzione tutte le volte in cui, in generale, il possesso ventennale sia stato esercitato in modo confliggente con la pretesa in esame. Nel caso di specie, pertanto, non sussistendo gli elementi per ritenersi che il possesso ventennale, sia stato esercitato in modo confliggente con la prelazione stessa, non può affermarsi l'estinzione del ridetto diritto.