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L' anomalia dell' offerta: la violazione dei minimi tabellari.

Contratti pubblici

Sull'esclusione dell'offerta per violazione dei minimi tabellari, senza necessità di contraddittorio.
T.A.R. Toscana, Sez. 2, Sentenza 1 febbraio 2019, n. 00165

Premassima

1. L’anomalia dell’offerta causata da un costo del personale inferiore ai minimi tabellari ne determina l’esclusione, senza necessità di contraddittorio.

Principio

1. L’anomalia dell’offerta causata da un costo del personale inferiore ai minimi tabellari ne determina l’esclusione, senza necessità di contraddittorio.

Sul punto il Collegio ha dapprima operato un richiamo alla norma di cui all’art. 96, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, la quale non prevede l’istituzione di alcun contraddittorio e comporta conseguentemente l'esclusione dell'offerta, come stabilito dall’art. 97, comma 5, per espresso rinvio della norma cit.,. il quale statuisce che l’accertamento avente ad oggetto l’anomalia dell’offerta, derivante da un costo del personale inferiore ai minimi tabellari, ne determina l’esclusione. In particolare, il Consesso, osserva che le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 95, comma 10, secondo periodo del d.lgs. n. 50 del 2016, prima dell’aggiudicazione hanno obbligo di controllare la rispondenza dei costi della manodopera rappresentati nell’offerta vincitrice rispetto ai minimi salariali retributivi indicati nelle “tabelle ministeriali. Ai fini del predetto accertamento, la disposizione non richiede alcun contraddittorio né, tanto meno che venga attivato il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. In vero, la norma di rinvio è contenuta nell’art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016 che disciplina detto procedimento. Tale rinvio, nello specifico, interpretato nel senso che prima dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare il rispetto, da parte dell’offerta vincitrice, dei minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali. Sicché laddove la verifica dia esito negativo, la disposizione di cui all’art. 96, comma 10, richiamata non prevede l’instaurazione di alcun contraddittorio e deve, quindi, ritenersi esclusa l’offerta.

T.A.R. Toscana, Sez. 2, 1 febbraio 2019, n. 00165
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