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L' Adunanza Plenaria del 06 aprile 2017 n. 1 chiarisce la portata del ricorso per revocazione

Giustizia amministrativa

Sull'esclusione dell'identità di oggetto tra la pronuncia ottemperanda e quella emessa in sede di ottemperanza.
Cons. St., Sez. P, Sentenza 6 aprile 2017, n. 00001

Premassima

1.Il motivo revocatorio ex art. 395, n. 5, C.p.c. richiamato dall'art. 106, primo comma, C.p.a., richiede cumulativamente il contrasto della sentenza revocanda con un' altra precedente (con autorità di cosa giudicata) e la mancata pronuncia sulla relativa eccezione.


2.Ai fini dell'integrazione del motivo revocatorio ex art. 395, n. 5, C.p.c., richiamato dall'art. 106, primo comma, C.p.a., deve escludersi  l'identità per oggetto tra la pronuncia ottemperanda e quella emessa in sede di ottemperanza.

Principio

1.Il motivo revocatorio ex art. 395, n. 5, C.p.c. richiamato dall'art. 106, primo comma, C.p.a., richiede cumulativamente il contrasto della sentenza revocanda con un' altra precedente (con autorità di cosa giudicata) e la mancata pronuncia sulla relativa eccezione.

Il motivo revocatorio ex art. 395, n. 5, C.p.c., che si concreta nell'ipotesi di sentenza contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, sempre che non abbia pronunciato sulla relativa eccezione, richiamato dall'art. 106, primo comma, C.p.a., richiede in via cumulativa la sussistenza dei seguenti presupposti: il contrasto della sentenza revocanda con un' altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale e la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda.

2.Ai fini dell'integrazione del motivo revocatorio ex art. 395, n. 5, C.p.c., richiamato dall'art. 106, primo comma, C.p.a., deve escludersi  l'identità per oggetto tra la pronuncia ottemperanda e quella emessa in sede di ottemperanza.

Ai fini dell'integrazione del motivo revocatorio ex art. 395, n. 5, C.p.c., richiamato dall'art. 106, primo comma, C.p.a., deve escludersi  l'identità per oggetto tra pronuncia ottemperanda, la quale decide la lite all'esito del giudizio di cognizione e quella emessa in sede di ottemperanza, per stabilire l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato. Ne deriva che laddove le sentenze poste in comparazione fra loro costituiscano l'esito da una parte, del giudizio di cognizione e dall'altra di quello di esecuzione, ciò che viene dedotto come contrasto fra giudicati è l'interpretazione fornita dal giudice dell'ottemperanza in ordine alla statuizione della sentenza da eseguire; sicché la richiesta di revocazione si risolve nel richiedere il riesame delle conclusioni a cui il giudicante sia pervenuto.



Cons. St., Sez. P, 6 aprile 2017, n. 00001
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