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Istituti scolastici: esclusa la possibilità di impugnare atti ministeriali di natura organizzativa.

Istruzione pubblica

Sulla assenza di legittimazione da parte degli istituti scolastici ad impugnare gli atti ministeriali organizzativi della rete scolastica.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 20 marzo 2018, n. 01769

Premassima

1. Gli istituti scolastici non sono legittimati a sindacare in sede giudiziale l’organizzazione della rete scolastica, come disciplinata dagli organi periferici del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Principio

1. Gli istituti scolastici non sono legittimati a sindacare in sede giudiziale l’organizzazione della rete scolastica, come disciplinata dagli organi periferici del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Supremo Consesso in materia di istruzione pubblica chiarisce che il reticolato della normativa statale escludere la possibilità che il singolo istituto scolastico sia titolare di un’autonoma legittimazione a sindacare in via giudiziale l’organizzazione della rete scolastica come disciplinata dagli organi periferici ministeriali. Ciò trova conferma negli indirizzi ermeneutici sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale), si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15, d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. Pertanto di conseguenza, nelle controversie relative all'applicazione della normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, emergendo diritti di rilievo costituzionale, che possono essere esercitati qualunque sia l'istituzione scolastica ove il docente esplichi le sue funzioni e il cui riconoscimento va operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto, sebbene quest'ultimo rappresenta un organo dello Stato, munito di personalità giuridica e stabilmente inserito nell'organizzazione statale.

Cons. St., Sez. 6, 20 marzo 2018, n. 01769
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