Istituti di credito e la loro legittimità
Credito, risparmio e finanza
Premassima
Principio
La normativa riformata recata dall’art. 1,
d.l. n. 3 del 2015 ha introdotto una serie di ragguardevoli innovazioni; rilevando
sul diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso del socio, mediante l’obbligatorietà
di un limite di attivo al fine di consentire lo svolgimento dell’attività
bancaria per mezzo della forma giuridica della banca popolare; regolando le maggioranze
occorrenti per assumere le delibere assembleari aventi ad oggetto persino le
trasformazioni di banche popolari in società per azioni; modificando l’elenco
delle disposizioni codicistiche in materia di società cooperative inapplicabili
alle stesse banche popolari; innalzando il numero di deleghe conferibili ad un
socio.
Quanto al diritto al rimborso delle azioni
nel caso di recesso, in particolare, è stato introdotto l’art. 28, comma 2-ter,
TUB, col quale è stato statuito che siffatto diritto, esercitabile anche a
seguito di trasformazione, al fine di assicurare la computabilità delle azioni
nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, avrebbe dovuto
subire delle limitazioni secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, persino
in deroga a norme di legge. Quindi, con la riforma de qua: a) escludendo
l’applicabilità alle banche popolari dell’art. 2542, comma 2, è venuto meno l’obbligo
di optare per la maggioranza degli amministratori tra i soci cooperatori ovvero
tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; b) con la
previsione dell’applicabilità degli artt. 2526, 2542, comma 3 e 2543, comma 3, è
ammessa la possibilità di emettere strumenti finanziari in forza della
disciplina prevista per le società per azioni e di attribuire ai relativi
possessori il diritto di eleggere complessivamente fino ad un terzo degli amministratori
e dei componenti dell’organo di controllo; c) infine, l’applicazione dell’art.
2538, comma 3, c.c., sulla scorta di apposita clausola dell’atto costitutivo
consente la possibilità di attribuire ai soci cooperatori persone giuridiche
più voti, non oltre cinque, in base all’ammontare della quota oppure al numero
dei loro membri.
In conclusione, la novellata disciplina dispone
il rinvio agli statuti per la determinazione del numero massimo di deleghe
conferibili ad un unico socio, ad ogni modo compreso tra un minimo di dieci ed
un massimo di venti, specificatamente il modello organizzativo della società
per azioni è stato creduto “idoneo e necessario” ad assicurare il rapido
reperimento di capitale sul mercato, finanche per arginare e prevenire crisi
bancarie che potrebbero produrre un effetto di contagio all’intero sistema, intaccando
anche di traverso altri settori economici.