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Istituti di credito e la loro legittimità

Credito, risparmio e finanza

Sulla riforma ex art. 1, d.l. n. 3 del 2015 e la legittimità della medesima
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 31 maggio 2021, n. 04169

Premassima

La riforma delle banche popolari esplicitata dall’art. 1, d.l. n. 3 del 2015, convertito in seguito dalla l. n. 33 del 2015 e dalle disposizioni attuative approvate dalla Banca d’Italia è manifestamente legittima.

Principio

La normativa riformata recata dall’art. 1, d.l. n. 3 del 2015 ha introdotto una serie di ragguardevoli innovazioni; rilevando sul diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso del socio, mediante l’obbligatorietà di un limite di attivo al fine di consentire lo svolgimento dell’attività bancaria per mezzo della forma giuridica della banca popolare; regolando le maggioranze occorrenti per assumere le delibere assembleari aventi ad oggetto persino le trasformazioni di banche popolari in società per azioni; modificando l’elenco delle disposizioni codicistiche in materia di società cooperative inapplicabili alle stesse banche popolari; innalzando il numero di deleghe conferibili ad un socio.

Quanto al diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, in particolare, è stato introdotto l’art. 28, comma 2-ter, TUB, col quale è stato statuito che siffatto diritto, esercitabile anche a seguito di trasformazione, al fine di assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, avrebbe dovuto subire delle limitazioni secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, persino in deroga a norme di legge. Quindi, con la riforma de qua: a) escludendo l’applicabilità alle banche popolari dell’art. 2542, comma 2, è venuto meno l’obbligo di optare per la maggioranza degli amministratori tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; b) con la previsione dell’applicabilità degli artt. 2526, 2542, comma 3 e 2543, comma 3, è ammessa la possibilità di emettere strumenti finanziari in forza della disciplina prevista per le società per azioni e di attribuire ai relativi possessori il diritto di eleggere complessivamente fino ad un terzo degli amministratori e dei componenti dell’organo di controllo; c) infine, l’applicazione dell’art. 2538, comma 3, c.c., sulla scorta di apposita clausola dell’atto costitutivo consente la possibilità di attribuire ai soci cooperatori persone giuridiche più voti, non oltre cinque, in base all’ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

In conclusione, la novellata disciplina dispone il rinvio agli statuti per la determinazione del numero massimo di deleghe conferibili ad un unico socio, ad ogni modo compreso tra un minimo di dieci ed un massimo di venti, specificatamente il modello organizzativo della società per azioni è stato creduto “idoneo e necessario” ad assicurare il rapido reperimento di capitale sul mercato, finanche per arginare e prevenire crisi bancarie che potrebbero produrre un effetto di contagio all’intero sistema, intaccando anche di traverso altri settori economici.

Cons. St., Sez. 6, 31 maggio 2021, n. 04169
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