Istanza di accertamento della conformità su un procedimento sanzionatorio già avviato e gli effetti sul processo
Edilizia residenziale pubblica Atto amministrativo e silenzio della P.A.
Premassima
1. La presentazione di un’istanza
di accertamento di conformità di un procedimento sanzionatorio già instaurato,
il quale si manifesta nell’adozione di un’ingiunzione a demolire, comporta la
perdita di efficacia di quest’ultima solo temporaneamente, ossia per il tempo
strettamente necessario finalizzato alla definizione, anche tacita, del
procedimento di sanatoria ordinaria. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui la
sanatoria non sia accolta, il procedimento sanzionatorio riacquisterà
efficacia, e l’Amministrazione non dovrà riadottare il provvedimento, viceversa
il rifiuto non impone la successiva riadozione dell’atto demolitorio, così realizzando
l’attribuzione in capo al privato, destinatario dello stesso, il potere di
paralizzare mediante annullamento il medesimo provvedimento.
2. In materia di
sanatoria ordinaria di abusi edilizi, il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione
non preclude un provvedimento tardivo di diniego espresso, il quale può essere
impugnato anche con atto di motivi aggiunti.
Principio
1. Nella sentenza emarginata
in epigrafe il Collegio si è concentrato sulla risoluzione degli effetti dell’avvenuta
presentazione di una domanda di sanatoria sul procedimento sanzionatorio de
quo, sollevando l’esistenza, da diversi punti di vista, di un contrasto giurisprudenziale
di diritto. Difatti, vi sono due differenti correnti giurisprudenziali, una
favorevole al riconoscimento dell’inefficacia solo temporanea dell’atto, determinando
di conseguenza una ulteriore espansione all’esito della definizione del
procedimento di sanatoria, ovvero di maturazione del termine legalmente
stabilito per la definizione della inefficacia stessa, e l’altra, viceversa,
fondata su di un indirizzo per cui la presentazione della domanda implica intrinsecamente
l’inefficacia in generale dell’ordine di demolizione, nonché dei relativi atti,
prevedendo, altresì, l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi ex novo
sull’illecito edilizio sottostante. Quindi, sul piano processuale, la prima
ipotesi implica l’eventualità di esaminare l’atto nel merito, mentre la prima
si risolve nella necessaria declaratoria di inammissibilità o improcedibilità
dell’impugnativa dell’ordinanza a demolire.
La risoluzione conciliativa optata dal Consesso prevede un ripristino delle
differenze, a carattere giuridico e sostanziale, dei diversi tipi di sanatoria,
laddove l’accertamento di conformità “determina soltanto un arresto dell’efficacia
dell’ordine di demolizione, che opera in termini di mera sospensione dello
stesso. In caso di rigetto dell’istanza, che peraltro sopravviene in caso di
inerzia del Comune dopo soli 60 giorni, l’ordine di demolizione riacquista la
sua piena efficacia”.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 3, del T.U.E. è fissato
in 60 giorni il termine entro il quale il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale dovrà pronunciarsi adducendo adeguata motivazione
sull’istanza di accertamento di conformità, il decorso di tale termine
determina il rifiuto della relativa richiesta. Ciò posto, il Collegio in concerto
con il diffuso orientamento giurisprudenziale, secondo cui tale silenzio ha valore,
dal punto di vista legale, di rigetto e pertanto costituisce una ipotesi di
silenzio significativo cui sono riconnessi gli effetti di un provvedimento
esplicito di diniego.
Tuttavia, nella fattispecie in cui sia del tutto assente un’espressa prescrizione di decadenza, permane il potere dell’Amministrazione di provvedere all’istanza anche qualora sia decorso il termine di sessanta giorni.
Pertanto, alla luce di quanto osservato,
può addivenirsi alla conclusione che nella sentenza emarginata in epigrafe l’ipotesi
di silenzio significativo è frutto di una incalzante tutela giurisdizionale
prevista nell’interesse fondamentale del privato e, di conseguenza, il successivo
ed eventuale atto espresso di diniego, il quale può essere impugnato con motivi
aggiunti, non è senza efficacia, giacché il relativo impianto motivazionale
determina le ragioni della decisione amministrativa e consente di regolare le
difese dell’istante che consideri insoddisfatto il proprio interesse alla regolarizzazione
ex post di quanto ex ante realizzato sine titulo nel
rispetto della disciplina urbanistica.