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Irrevocabilità delle offerte presentate in sede di gara

Contratti pubblici

Sui limiti entro cui al soggetto aggiudicatario è attribuita la facoltà di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto ex art. 11, comma 9, Codice dei contratti pubblici
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, Sentenza 29 marzo 2013, n. 03227

Principio

1. Sui limiti entro cui al soggetto aggiudicatario è attribuita la facoltà di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto ex art. 11, comma 9, Codice dei contratti pubblici.
1.1. L’offerta presentata in sede di gara pubblica dal concorrente equivale ad una proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. (cfr art. 11, comma 7, D.Lgs. n. 163 del 2006) che però è àncorata al termine ed alle condizioni indicate dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163 del 2006 nel senso che, laddove la stazione appaltante si dimostri inerte o comunque intempestiva nella stipula del contratto, l’aggiudicatario ha la possibilità di sciogliersi dal nodo di irrevocabilità della proposta al quale era vincolato presentando la propria offerta. La norma in argomento mira quindi a introdurre una clausola di garanzia in favore dell’operatore economico aggiudicatario che autorizza quest’ultimo a non rimanere sine die vincolato all’offerta che ha presentato in sede di gara, senza che nei termini previsti dalla citata previsione si concluda l’iter procedimentale e si addivenga alla stipula del contratto che costituisce il titolo per l’assunzione delle reciproche obbligazioni e dare così avvio alla fase esecutiva dell’appalto.
1.2. La facoltà prevista dall’art. 11, comma 9, del D.lgs n. 163 del 2006 non può essere esercitata dall’aggiudicataria in piena libertà (o comunque assumendo atteggiamenti dilatori idonei a far decorrere il termine ivi previsto) in ragione di una (sopravvenuta) diversa valutazione circa l’effettiva rimuneratività del servizio oggetto di aggiudicazione.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, 29 marzo 2013, n. 03227
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