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Irrevocabilità delle offerte presentate in sede di gara

Contratti pubblici

Sui limiti entro cui al soggetto aggiudicatario è attribuita la facoltà di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto ex art. 11, comma 9, Codice dei contratti pubblici
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2, Sentenza 2 maggio 2013, n. 00401

Principio

Sui limiti entro cui al soggetto aggiudicatario è attribuita la facoltà di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto ex art. 11, comma 9, Codice dei contratti pubblici.

1. L'art. 11 comma 9 D.Lgs. n. 163/2006 attribuisce al soggetto affidatario una facoltà di recesso laddove vi sia un'inerzia della stazione appaltante nella fase di stipulazione del contratto ossia quando, ad esempio, la stessa non inviti la Società vincitrice a tale adempimento entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione della gara (o, comunque, entro il diverso termine previsto nella lex specialis). 

2. L'art. 11, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006 mira a introdurre una clausola di garanzia in favore dell'operatore economico aggiudicatario che autorizza quest'ultimo a non rimanere sine die vincolato all'offerta che ha presentato in sede di gara, senza che nei termini previsti dalla citata previsione si concluda l'iter procedimentale e si addivenga alla stipula del contratto (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 29 marzo 2013, n. 3227). Dal chiaro tenore dell'enunciato si evince che la finalità della norma è quella di evitare che la stazione appaltante possa procrastinare indefinitamente gli adempimenti prescritti dalla legge per il perfezionamento del vincolo negoziale, in violazione del principio di affidamento nonché dei canoni di imparzialità e buon andamento che ne sono esplicazione: qualora, tuttavia, sia l'aggiudicatario ad assumere un atteggiamento ingiustificatamente dilatorio verso gli adempimenti prescritti dalla legge a suo carico, non sorgono in capo allo stesso affidamenti di sorta meritevoli di tutela, con conseguente inefficacia dell'atto di scioglimento dal vincolo eventualmente notificato (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 6 marzo 2013, n. 1236).

3. La facoltà prevista dall'articolo 11, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006 non può essere esercitata dall'aggiudicataria in piena libertà (o comunque assumendo atteggiamenti dilatori idonei a far decorrere il termine ivi previsto), presupponendo una ingiustificata inerzia addebitabile alla stazione appaltante nella fase susseguente all'aggiudicazione definitiva. Non può ascriversi alla stazione appaltante inerzia o atteggiamento dilatorio, detta quando questa chieda all'aggiudicataria la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, così manifestando la chiara intenzione di giungere alla stipulazione del contratto.

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2, 2 maggio 2013, n. 00401
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