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Ipotesi di sospensione del giudizio di ottemperanza avverso gli enti del Servizio sanitario nazionale durante il periodo di allerta pandemica

Giustizia amministrativa

È rimesso l’esame della norma contenuta nel decreto rilancio in ordine al divieto delle azioni esecutive avverso gli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2021 alla Corte Costituzionale
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 31 marzo 2021, ord. n. 00228

Premassima

Deve rilevarsi la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 117, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, rilevante e non manifestamente infondata, in ragione della violazione degli artt. 24, commi 1 e 2, 111, comma 2 e 3, Cost., nella parte in cui è imposto il divieto di proporre contro gli enti del Servizio sanitario nazionale azioni esecutive, al fine di contrastare la situazione di emergenza sanitaria d Covid-19, tra le quali l’azione di ottemperanza di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a., posticipando il termine iniziale del 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 senza tenere conto di misure di tutela nei confronti del creditore.

Principio

Il Collegio, in riferimento alla quaestio iuris in esame, da principio rimessa con ordinanza alla Corte Costituzionale, ha precisato il ruolo del c.d. “Decreto Rilancio”, art. 117, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, quale disposizione adottata per far fronte all’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19. Difatti, il succitato articolo dispone espressamente la non operatività delle azioni esecutive verso gli enti del Servizio sanitario nazionale, tra le quali entra a far parte anche l’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., realizzando, fondamentalmente, una “sospensione” della anzidetta azione esecutiva in quanto condiziona l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta per un periodo di tempo inizialmente con termine al 31 dicembre 2020.

Orbene, ritenutasi necessaria garantire l’efficienza dei pagamenti da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale per contrastare la situazione di emergenza sanitaria, l’interruzione effettiva del rimedio sostitutivo dell’azione di ottemperanza sino al 31 dicembre 2021, risulta oltremodo irragionevole e sproporzionato in ragione del mancato bilanciamento degli interessi contrapposti; il Legislatore prevede la proroga al fine di preservare l’interesse pubblico affinché siano liberate le risorse necessarie per lo svolgimento di attività collegate con l’emergenza sanitaria, ma sacrifica l’interesse del privato a veder soddisfatto il proprio credito pecuniario attraverso dei meccanismi di tutela predisposti ad hoc.

Pertanto, l’art. 117, comma 4, del c.d. “Decreto Rilancio” trova opposizione e con l’art. 24, commi 1 e 2, Cost., poiché il diritto di agire in executivis dei creditori, a causa delle proroghe del divieto di azioni esecutive verso le ASL, è stato sospeso per un periodo di tempo molto lungo, privando di fatto il creditore di garanzie in tempi ragionevoli a fronte dell’inerzia del debitore inadempiente, dall’altro con l’art. 111, comma 2, Cost., in quanto da origine ad una disuguaglianza tra le parti in causa, privilegiando ingiustificatamente l’amministrazione e prolungando oggettivamente i tempi di definizione del processo esecutivo, e infine con l’art. 3 Cost., attraverso l’adozione di un periodo temporale asimmetrico in un sistema normativo di proroga generalizzata basata sul presupposto della situazione di emergenza sanitaria in atto, ha previsto un termine scollegato dallo stato di emergenza e diverso da quello previsto in situazioni creditorie e debitorie analoghe e omogenee o addirittura in danno di soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. 1, 31 marzo 2021, ord. n. 00228
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