Ipotesi di sospensione del giudizio di ottemperanza avverso gli enti del Servizio sanitario nazionale durante il periodo di allerta pandemica
Giustizia amministrativa
Premassima
Principio
Il Collegio, in
riferimento alla quaestio iuris in esame, da principio rimessa con
ordinanza alla Corte Costituzionale, ha precisato il ruolo del c.d. “Decreto
Rilancio”, art. 117, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, quale disposizione adottata
per far fronte all’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19. Difatti, il
succitato articolo dispone espressamente la non operatività delle azioni
esecutive verso gli enti del Servizio sanitario nazionale, tra le quali entra a
far parte anche l’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a.,
realizzando, fondamentalmente, una “sospensione” della anzidetta azione
esecutiva in quanto condiziona l’intervento sostitutivo del Commissario ad
acta per un periodo di tempo inizialmente con termine al 31 dicembre 2020.
Orbene, ritenutasi
necessaria garantire l’efficienza dei pagamenti da parte degli enti del
Servizio sanitario nazionale per contrastare la situazione di emergenza
sanitaria, l’interruzione effettiva del rimedio sostitutivo dell’azione di
ottemperanza sino al 31 dicembre 2021, risulta oltremodo irragionevole e
sproporzionato in ragione del mancato bilanciamento degli interessi
contrapposti; il Legislatore prevede la proroga al fine di preservare
l’interesse pubblico affinché siano liberate le risorse necessarie per lo
svolgimento di attività collegate con l’emergenza sanitaria, ma sacrifica
l’interesse del privato a veder soddisfatto il proprio credito pecuniario
attraverso dei meccanismi di tutela predisposti ad hoc.
Pertanto, l’art. 117,
comma 4, del c.d. “Decreto Rilancio” trova opposizione e con l’art. 24, commi 1
e 2, Cost., poiché il diritto di agire in executivis dei creditori, a
causa delle proroghe del divieto di azioni esecutive verso le ASL, è stato sospeso
per un periodo di tempo molto lungo, privando di fatto il creditore di garanzie
in tempi ragionevoli a fronte dell’inerzia del debitore inadempiente,
dall’altro con l’art. 111, comma 2, Cost., in quanto da origine ad una
disuguaglianza tra le parti in causa, privilegiando ingiustificatamente l’amministrazione
e prolungando oggettivamente i tempi di definizione del processo esecutivo, e
infine con l’art. 3 Cost., attraverso l’adozione di un periodo temporale asimmetrico
in un sistema normativo di proroga generalizzata basata sul presupposto della
situazione di emergenza sanitaria in atto, ha previsto un termine scollegato
dallo stato di emergenza e diverso da quello previsto in situazioni creditorie
e debitorie analoghe e omogenee o addirittura in danno di soggetti coinvolti
nella gestione dell’emergenza sanitaria.