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Ipotesi di incompatbilità nell'azione amministrativa

Concorsi pubblici Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Tassatività delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. (estensibili anche ad ogni campo dell'azione amministrativa)
T.A.R. Toscana, Sez. 2, Sentenza 8 settembre 2014, n. 01431

Principio

1. Tassatività delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. (estensibili anche ad ogni campo dell'azione amministrativa).
Le cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. - estensibili, in omaggio al principio di costituzionalità, a tutti i campi dell’azione amministrativa e segnatamente alla materia concorsuale - rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissione giudicatrici;
2. Nello specifico, l'ipotesi di incompatibilità data dalla grave inimicizia.
Con specifico riferimento all’ipotesi della grave inimicizia, rilevante ai fini ricusatori ai sensi dell'art. 51 comma 1 n. 3, c.p.c. per i suoi effetti, tipizzati come pregiudizievoli della imparziale capacità di giudizio del decidente, è stato sottolineato che essa non è integrata neppure dalla contrapposizione riconducibile alla qualità di parti nell'ambito di un processo (amministrativo) originato proprio dallo svolgimento della procedura selettiva in cui si esplica la ricusazione, dovendo preesistere, normalmente, allo svolgimento dell'attività valutativo-decisionale, cioè configurarsi come autonomamente insorta da rapporti interpersonali legati a vicende della vita estranee alle funzioni esercitate dai decidenti.
Per tale motivo, non possono ricondursi all'ipotesi della grave inimicizia di cui all'art. 51 c.p.c., neppure le dinamiche lavorative che contrappongono, quasi fisiologicamente, la figura del dirigente e quelle dei suoi subordinati.

T.A.R. Toscana, Sez. 2, 8 settembre 2014, n. 01431
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