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Intervento volontario in causa

Giustizia amministrativa Urbanistica e edilizia

1. Giustizia amministrativa. Intervento in causa. Differenze tra intervento ad adiuvandum e intervento ad opponendum. Limiti all'intervento ad adiuvandum. 2. Vigilanza edilizia. Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti
T.A.R. Molise, Sez. 1, Sentenza 23 gennaio 2014, n. 00049

Principio

1. Giustizia amministrativa. Intervento in causa. Differenze tra intervento ad adiuvandum e intervento ad opponendum. Limiti all'intervento ad adiuvandum.
1.1. Nel giudizio amministrativo è ammissibile la presenza di parti accessorie, i cosiddetti intervenienti, che possono prendere parte nel giudizio tanto a favore del ricorrente, quanto a favore dell'amministrazione resistente. Quindi, si ammette in giudizio l'intervento soltanto di coloro che, ferma restando la delimitazione dell'oggetto del giudizio compiuta dal ricorrente, adducano argomenti a sostegno delle contrapposte tesi; si tratterebbe dell'intervento cosiddetto adesivo, ad adiuvandum o ad opponendum.
1.2. Per l'intervento ad adiuvandum va richiesta la titolarità di una posizione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio dal ricorrente, mentre, per l'intervento ad opponendum è sufficiente la semplice titolarità di un interesse di fatto.
1.3. Secondo un primo e più risalente indirizzo andrebbe esclusa la possibilità di intervenire in causa in via litisconsortile, proponendo, cioè, una domanda autonoma ma parallela a quella proposta da una delle parti; e ciò, in particolare, con riferimento all'intervento ad adiuvandum, per evitare che possano intervenire nel processo i cointeressati, superando la perentorietà del termine per ricorrere, posto che per l'atto di intervento non è previsto alcun termine di notificazione.
1.4. Per un indirizzo più recente e meno restrittivo, al fine di evitare l'intervento di cointeressati volto a ovviare la perentorietà del termine per ricorrere, è sufficiente pretendere che l'atto di intervento litisconsortile sia notificato entro i termini previsti per la notificazione del ricorso; se la regola viene rispettata, anche il cointeressato che voglia agire in giudizio inserendosi in un giudizio già pendente non viola alcun principio di perentorietà del termine per ricorrere.

2. Vigilanza edilizia. Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti. 
L’articolo 27 d.P.R. n. 380/2001 attribuisce al dirigente del competente ufficio comunale il potere di vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia; l’articolo 35 d.P.R. n. 380/2001 prescrive la demolizione, previa diffida, degli interventi edilizi abusivi realizzati su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di altri enti pubblici. Nel caso in cui il suolo, su cui è stato realizzato il manufatto abusivo, non appartenga al demanio o al patrimonio pubblico, non è applicabile l'art. 35 d.P.R. n. 380/2001, non essendo consentito, nel nostro ordinamento, utilizzare una norma giuridica in carenza dei presupposti, neanche per perseguire un interesse pubblico meritevole di tutela.

T.A.R. Molise, Sez. 1, 23 gennaio 2014, n. 00049
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