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Interventi riconducibili nella nozione di ristrutturazione edilizia

Urbanistica e edilizia

Interventi edilizi. Incremento di superficie, mutamento di sagoma o di destinazione d'uso. Riconducibilità nel novero della ristrutturazione edilizia. Necessità.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, Sentenza 27 ottobre 2014, n. 10732

Principio

Interventi edilizi. Incremento di superficie, mutamento di sagoma o di destinazione d'uso. Riconducibilità nel novero della ristrutturazione edilizia. Necessità.
Qualsiasi intervento edilizio implicante un incremento di superficie o un mutamento di sagoma o di destinazione d’uso deve essere, in ogni caso, preceduto dall’acquisizione del relativo titolo edilizio, ravvisabile nel cosiddetto permesso di costruire. Difatti, gli interventi edilizi che alterano, anche sotto il profilo della distribuzione, l'originaria consistenza fisica di un immobile e comportano l'inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi, non si configurano né come manutenzione straordinaria, né come restauro o risanamento conservativo, ma rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia; il rinnovo degli elementi costituitivi dell'edificio ed una alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile sono infatti da considerarsi incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo, che presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie (ex multis, Cons. St., Sez. V, 17.7.2014, n. 3796).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, 27 ottobre 2014, n. 10732
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