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Interventi edilizi su immobili abusivi

Urbanistica e edilizia

1. Opere edilizie abusive. Domanda di condono. Interventi edilizi di completamento. Ammissibilità. Limiti. 2. Ordinanza di demolizione di manufatti abusivi. Onere di motivazione. Non sussiste. Onere di verificare la sanabilità delle opere. Non sussiste. 3. Abusi edilizi. Sanzioni edilizie. Onere di comunicare l'avvio del procedimento. Non sussiste.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 6, Sentenza 15 maggio 2014, n. 02701

Principio

1. Opere edilizie abusive. Domanda di condono. Interventi edilizi di completamento. Ammissibilità. Limiti.
1.1. In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. 
1.2. Va ammessa in termini generali la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma ciò è ammissibile, a pena di assoggettamento alla medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, soltanto nel rispetto delle procedure di legge, e cioè, segnatamente, dell'art. 35 legge n. 47 del 1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica (cfr. T.A.R. Campania, sez VI, 4 luglio 2013, n. 3487).
1.3. Ove non venga attivato il procedimento per il completamento previsto dall'art. 35 l. n. 47/1985, le opere eseguite su immobile abusivo, pur in pendenza di domanda di condono, debbono ritenersi abusive e in prosecuzione dell'illecita pregressa attività edilizia, ancorché pertinenziali, interne o di non grande entità (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 14 settembre 2012). 

2. Ordinanza di demolizione di manufatti abusivi. Onere di motivazione. Non sussiste. Onere di verificare la sanabilità delle opere. Non sussiste.
2.1. In presenza di un’opera abusiva, l’autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell’amministrazione in relazione al provvedere.  L’ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l’adozione della misura repressiva. Presupposto per l’emanazione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo l’ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l’accertamento dell’abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso.
2.2. Una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione edilizia ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo, non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia (T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5556; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 21 giugno 1999, n. 1540): l’atto repressivo dell'abuso edilizio può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell’abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria. 

3. Abusi edilizi. Sanzioni edilizie. Onere di comunicare l'avvio del procedimento. Non sussiste.
I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV 12 aprile 2005, n. 3780; 13 gennaio 2006, n. 651), perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 6, 15 maggio 2014, n. 02701
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