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Interventi edilizi

Urbanistica e edilizia

Nozione di manufatti precari la cui realizzazione non è subordinata al preventivo rilascio di titolo edilizio di natura provvedimentale
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, Sentenza 2 dicembre 2013, n. 02333

Principio

Nozione di manufatti precari la cui realizzazione non è subordinata al preventivo rilascio di titolo edilizio di natura provvedimentale.

1. Non richiedono licenza edilizia solo quei manufatti che, per la destinazione d'uso cui sono finalizzati oltre che per le loro particolari caratteristiche, possono considerarsi provvisori, di uso temporaneo e destinati alla rimozione dopo l'uso (es. baracca per l'impianto e la conduzione di cantiere edile, capannone eretto in un bosco per il ricovero temporaneo di attrezzi, ecc.).
2. Ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), è soggetta a concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano qualche rilievo ambientale ed estetico anche solo funzionale. 
3. La concessione edilizia è necessaria anche quando si intende realizzare un intervento sul territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo (fra le tante, Consiglio Stato, sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6519; T.A.R. Sicilia, sez. I, 8 luglio 2002, n. 1936; sez. III, 15 febbraio 2006, n. 394, 10 dicembre 2012, n. 2600).
4. La precarietà di strutture può essere riscontrata nella contemporanea presenza di due requisiti (uno strutturale e l’altro funzionale):
a) l'opera non deve costituire trasformazione urbanistica del territorio e non deve essere costituita da intelaiature infisse al suolo (C.G.A., 9 dicembre 2008, n. 955), né deve essere chiusa in alcun lato (cfr., fra le tante, C.G.A. 19 ottobre 2009, n. 923; T.A.R. Sicilia, sez. III, 14 dicembre 2009, n. 1913; 10 novembre 2011, n. 2085; sez. II, 26 luglio 2011, n. 1481);
b) inoltre, occorre avere riguardo alla destinazione d'uso dell'opera; sicché una struttura destinata a dare una utilità prolungata nel tempo (nella fattispecie, correlata – come sopra evidenziato - a esigenze continuative connesse all’attività d’impresa) non può considerarsi precaria (C.G.A. 20 gennaio 2008, n. 28).
5. È soggetta a permesso di costruire la realizzazione box metallico ancorato su base di cemento, avente quale destinazione il ricovero di apparecchiature elettriche relative a una adiacente, antenna radio, in quanto non può ritenersi diretto a soddisfare bisogni contingenti, sibbene esigenze aziendali di carattere duraturo, funzionali all’esercizio di due emittenti radiofoniche, non par dubbia la necessità del titolo concessorio, trattandosi, appunto di trasformazione permanente del territorio in zona, peraltro, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico (in tal senso, T.A.R. Sicilia, sez. II, 3 aprile 2012, n. 676).

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, 2 dicembre 2013, n. 02333
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