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Interventi edilizi

Urbanistica e edilizia

Sulla nozione di intervento di restauro e risanamento conservativo
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 30 settembre 2013, n. 04851

Principio

1. Sulla nozione di intervento di restauro e risanamento conservativo.
Non può essere qualificato alla stregua di un mero recupero conservativo, soggetto a d.i.a., l’intervento consistente nella suddivisione di una torre in più piani, con destinazione residenziale, e la contestuale chiusura del portico, comportanti aumento di superficie utile e di volume, atteso che, per giurisprudenza consolidata, affinché un intervento edilizio possa essere qualificato come restauro e risanamento conservativo occorre che siano rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio senza modifiche dell’identità, della struttura e della fisionomia dello stesso, né ampliamento dei volumi e delle superfici, essendo esso diretto alla mera conservazione, mediante consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi, dell’organismo edilizio esistente, ed alla restituzione della sua funzionalità. L’aumento di superficie o di volumetria comporta, al contrario, una trasformazione dell’edificio che necessita di permesso di costruire. 
2. Irrisarcibilità del danno in carenza di accertamento della spettanza del bene della vita.
Non può essere riconosciuto il risarcimento del danno per mancata realizzazione di interventi edilizi tramite DIA successivamente inibita dal Comune in ragione della ritenuta assoggettabilità degli interventi a permesso di costruire, atteso che nessun pregiudizio può essere lamentato in carenza di accertamento della spettanza del bene della vita né è risarcibile il danno da ritardo provvedimentale c.d. mero. 

Cons. St., Sez. 4, 30 settembre 2013, n. 04851
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