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Interventi edilizi

Urbanistica e edilizia

Sulle opere sussumibili nel concetto di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 31, comma 1, lett. c) legge n. 457/1978 e all'art. 3, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380/2001. Illegittimità dell'ordine di demolizione di interventi di restauro e risanamento conservativo effettuati in carenza di titolo abilitativo
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, Sentenza 18 giugno 2013, n. 06131

Principio

Sulle opere sussumibili nel concetto di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 31, comma 1, lett. c) legge n. 457/1978 e all'art. 3, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380/2001. Illegittimità dell'ordine di demolizione di interventi di restauro e risanamento conservativo effettuati in carenza di titolo abilitativo.

1. La nozione di costruzione, ai fini edilizi, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, quando dette opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (cfr. ex multis CdS, Sez. IV, N. 2705/2008 in tal senso anche Consiglio Stato, V, 13.6.2006, n. 3490).
2. La regola dell'assoggettamento al previo rilascio del permesso di costruire riguarda ogni attività comportante la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non solo l'attività di edificazione, e quindi tutti i manufatti che modificano in modo apprezzabile il precedente assetto territoriale producendo alterazione con rilievo ambientale, estetico o anche solo funzionale, ne consegue che la valutazione in ordine alla necessità del tipo di titolo abilitativo per la realizzazione di opere all’interno di un manufatto preesistente va effettuata sulla scorta dei due parametri consistenti nella natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione: cosicché, quando l’intervento non comporta una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non si richiede il rilascio di un permesso di costruire, ma la presentazione di una semplice dichiarazione d'inizio di attività, con la conseguenza che, in assenza, è irrogabile la sola sanzione pecuniaria, e non la misura della demolizione.
3. Dall'art. 31, comma 1, lett. "c" legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) emerge chiaramente che l'intervento di restauro e risanamento conservativo è teso alla conservazione (e non alla trasformazione) dell'edificio con conseguente mantenimento dei preesistenti elementi tipologici, formali e strutturali e, quindi, della "identità fisica" dello stesso (Cfr. Cons. di Stato -Sez. V - 28/6/2004 n. 4794; TAR Marche - Ancona - 27/9/ 2004 n. 1503).
4. Sono, essenzialmente, riconducibili alla figura degli interventi di restauro e di risanamento conservativo i lavori di mero ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi del fabbricato come il rifacimento di un tetto o la costruzione di pilastri di sostegno alla copertura preesistente soggetti al regime della denuncia di inizio di attività.
5. Lavori di restauro e risanamento conservativo in carenza di titolo abilitativo non sono qualificabili, per caratteristiche strutturali e funzionali, alla stregua di interventi implicanti una trasformazione edilizia e, quindi, soggetti al regime del permesso di costruire. 
6. Poiché gli interventi di restauro e risanamento conservativo non comportano una significativa trasformazione edilizia del territorio e possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio di attività, in mancanza di essa l’amministrazione comunale non può intimarne la demolizione ma deve procedere alla comminazione di una sanzione pecuniaria (nella specie si è trattato di mero rifacimento di una copertura preesistente, per ragioni di consolidamento del tetto, con realizzazione di tre pilastri interni all’edificio a supporto del tetto, oltre a meri interventi parziali di demolizione di tramezzi ed apertura e chiusura di vani porta).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, 18 giugno 2013, n. 06131
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