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Interventi edilizi

Urbanistica e edilizia

Sulle opere sussumibili nel concetto di manutenzione di cui all'art. 31, comma 1, lett. b) legge n. 457/1978 e all'art. 3, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 13 giugno 2013, n. 03270

Principio

Sulle opere sussumibili nel concetto di manutenzione di cui all'art. 31, comma 1, lett. b) legge n. 457/1978 e all'art. 3, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001.
1. La sussunzione di un determinato intervento edilizio in una delle categorie di opere di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 non è evento dipendente dalla scelta soggettiva dell’ente pubblico autorizzante, ma discende dalla qualificazione legislativa e quindi dalla loro corrispondenza allo schema normativo. 
2. La nozione di interventi di manutenzione, anche straordinaria, già data dall’art. 31 comma 1 lettera b) della l. 5 agosto 1978 n°457, è ora espressa dall’art. 3 comma 1 lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2011, impone la necessaria esistenza di un duplice ordine di limiti, uno di carattere funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell'edificio, e l'altro di carattere strutturale, consistente nella proibizione di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1388).

Cons. St., Sez. 4, 13 giugno 2013, n. 03270
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