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Interventi edilizi eseguiti in difformità da titolo edilizio in zona regionale protetta

Urbanistica e edilizia Beni culturali e paesaggistici

Titolo edilizio. Interventi edilizi eseguiti in difformità. Repressione dell'abuso. Zona regionale protetta o paesaggisticamente vincolata. Distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale. Irrilevanza
Cons. St., Sez. 2, Parere Definitivo 9 ottobre 2014, parere n. 03074

Principio

Titolo edilizio. Interventi edilizi eseguiti in difformità. Repressione dell'abuso. Zona regionale protetta o paesaggisticamente vincolata. Distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale. Irrilevanza.

1. In tema di interventi edilizi eseguiti in difformità rispetto al titolo abilitativo, ai fini della qualificazione giuridica dei medesimi interventi, se ricadenti in zona regionale protetta o paesaggisticamente vincolata, nonché ai fini dell'individuazione della relativa sanzione, risulta indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale rispetto al titolo abilitativo, in quanto il comma 3 dell’art. 32 dell'art. 32 d.P.R. n. 380/2001 prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, eseguiti in difformità - seppur parziale - dal titolo abilitativo “sono considerati variazioni essenziali” (cfr. ex multis: Cass. Sez. III penale, n. 16392 del 27 aprile 2010).

2. Legittimamente l'amministrazione comunale ordina la sospensione di attività edilizia abusiva e la riduzione in pristino dei luoghi ex art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, laddove risulti che le opere edilizie ricadano in un’area regionale protetta oltre che soggetta a vincolo paesaggistico e siano difformi - quantomeno parzialmente - rispetto ai nulla osta rilasciati dall'Autorità preposta alla tutela di vincolo paesaggistico.

Cons. St., Sez. 2, 9 ottobre 2014, parere n. 03074
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