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Interruzione del giudizio per morte del procuratore

Professione forense Ordinamento giudiziario

Sull’ordinanza che dispone l’interruzione del giudizio per morte dell’avvocato
C.G.A., Sez. 1, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 20 aprile 2021, ord. n. 00351

Premassima

L’interruzione del processo amministrativo a seguito della morte del difensore deve essere comunicato con ordinanza anche alla parte personalmente, in modo tale che quest’ultima possa eventualmente sanare il vulnus che ha sopportato la difesa tecnica.

Principio

Ai sensi del combinato disposto dall’art. 301 del Codice di procedura civile e dal dettato dell’art. 24 Cost., in caso di morte o impedimento del procuratore si dispone l’interruzione del processo al fine di tutelare il diritto di difesa. Tale previsione di legge è preposta per limitare gli effetti negativi che possono conseguire a causa della sopravvenuta assenza di continuità della difesa tecnica.

Difatti, l’interruzione del processo concede alla parte le tempistiche utili per dotarsi dell’indispensabile patrocinante così eludendo, nelle more, il probabile verificarsi di effetti processuali pregiudizievoli per la posizione di quest’ultima.

Il Consesso ha chiarito che la comunicazione alla parte personalmente si prescrive obbligatoriamente nell’ipotesi in cui la parte si sia costituita in processo a mezzo del procuratore poi deceduto, in quanto qualora la comunicazione fosse pervenuta presso il difensore deceduto, la parte interessata potrebbe non averne conoscenza. Pertanto, si dispone che alla parte debba essere notificato con ordinanza l’interruzione del processo affinché possa sanare il vulnus patito dalla difesa tecnica.

C.G.A., Sez. 1, 20 aprile 2021, ord. n. 00351
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