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Interpretazione dell'offerta da parte del seggio di gara

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Sulla insindacabilità in sede giurisdizionale delle valutazioni di merito espresse dalle Commissioni aggiudicatrici. Ammissibilità dell'offerta che rinvii ob relationem alla lex specialis di gara. Sul divieto ricadente sulla Commissione di gara di compiere interventi suppletivi ex post su offerte lacunose
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3Q, Sentenza 15 ottobre 2013, n. 08862

Principio

1. Sulla insindacabilità in sede giurisdizionale delle valutazioni di merito espresse dalle Commissioni aggiudicatrici.
1.1. Le valutazioni di merito, espresse dalle Commissioni aggiudicatrici di appalti pubblici, non sono sindacabili in sede giurisdizionale salvo che siano affette da errori di fatto o manifesta illogicità, atteso che il giudice amministrativo nel vagliare, su richiesta di chi si ritiene leso, la correttezza dell’azione dei soggetti chiamati ad esercitare una funzione pubblica, ha il potere di verificare il rispetto delle regole dettate dall’ordinamento nazionale e comunitario e, per le pubbliche gare, anche delle ulteriori regole dettate dalla stazione appaltante, ma non può estendere l’esame fino a sovrapporre una propria valutazione di merito alle scelte di carattere discrezionale o tecnico/discrezionale operate da tali soggetti (Cons. St., sez. V, 26 settembre 2013, n. 4761; id., sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409; id., sez. V, 16 febbraio 2012, n. 799; id., sez. III, 26 gennaio 2012, n. 349; id. 19 gennaio 2012, n. 249). 
1.2. Non impinge valutazioni di merito, riservate al seggio di gara, il motivo di ricorso inteso a chiedere all'adito G.A. di accertare se fosse vero o meno che la Commissione di gara sia incorsa in un evidente errore di fatto o in una manifesta illogicità di valutazione.

2. Ammissibilità dell'offerta che rinvii ob relationem alla lex specialis di gara.
In sede di offerta, il rinvio ob relationem alla lex specialis di gara non è una forma di “silenzio” serbato in parte qua dall’offerta, ma costituisce una modalità comunque ammissibile, e forse più chiara, di individuare le prestazioni erogate perché si sostanzia nel vincolo ad effettuare tutto quanto indicato nel Capitolato.

3. Sul divieto ricadente sulla Commissione di gara di compiere interventi suppletivi ex post su offerte lacunose.
3.1. Allorquando non ci sia perfetta coincidenza tra l’offerta dell’operatore economico e quanto richiesto dal Capitolato, ove la Commissione, in presenza di voci discordanti, decidesse di dare la prevalenza al rinvio per relationem al Capitolato stesso, ciò violerebbe il principio che esclude che l’organo collegiale possa supplire a sostanziali carenze dell’offerta presentata, integrandola o rielaborandola, così superando decadenze o situazioni d’inammissibilità già verificatesi (Cons. St., sez. V, 26 settembre 2013, n. 4760). 
3.2. La Commissione, in ragione della rilevata incertezza e indeterminatezza dell'offerta, ed a presidio della par condicio tra i concorrenti che non consente interventi suppletivi ex post, non può integrare manifestazioni di volontà in alcune parti divergenti ma, in applicazione del principio del favor partecipationis, in luogo di escludere l’offerta per contraddittorietà in parte qua, può ritenere di valutare questa parte dell’offerta come imprecisa. 

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3Q, 15 ottobre 2013, n. 08862
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