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Interesse a ricorrere

Giustizia amministrativa

Interesse del soggetto ingiunto all'impugnazione dei pareri di congruità espressi dagli Ordini professionali
T.A.R. Toscana, Sez. 1, Sentenza Breve 11 aprile 2013, n. 00572

Principio

Sul difetto di interesse all'impugnazione dei pareri di congruità espressi dagli Ordini professionali in relazione all'attività svolta da professionisti iscritti, da parte del ricorrente in opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base di uno di tali pareri.
I pareri di congruità espressi da Ordini professionali in relazione all'attività svolta da professionisti iscritti hanno rilievo solo per la formazione della prova scritta necessaria per l’emanazione del decreto ingiuntivo, ma una volta che la fase monitoria si sia conclusa con l’emissione del decreto ingiuntivo e questo venga opposto dall’ingiunto, si apre una fase ordinaria a cognizione piena nella quale il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine è privo di qualsiasi valore probatorio, il giudizio di accertamento essendo governato dalle comuni regole probatorie del giudizio ordinario; ne consegue che nessun interesse può sussistere in capo al ricorrente all'annullamento di tale parere di congruità, giacché l'opponente, da un lato, trova piena e integrale tutela dei suoi diritti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da lui stesso attivato dinanzi al giudice ordinario, e, dall’altro lato, per la ragione anzidetta, nessuna utilità gli deriverebbe  dall’eventuale accoglimento del ricorso.

T.A.R. Toscana, Sez. 1, 11 aprile 2013, n. 00572
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