Accedi a LexEureka

Interesse a ricorrere

Giustizia amministrativa Contratti pubblici

Sulla sussistenza della legittimazione a contestare l'affidamento diretto di un determinato bene o servizio in capo ad una società astrattamente escludibile dalla procedura ad evidenza pubblica dalla stessa invocata
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 29 aprile 2013, n. 02342

Principio

1. Sulla sussistenza della legittimazione a contestare l'affidamento diretto di un determinato bene o servizio in capo ad una società astrattamente escludibile dalla procedura ad evidenza pubblica dalla stessa invocata.
Le cause di esclusione da una procedura di gara (ex art. 38 Codice dei Contratti) assumono rilievo solo nell’ambito del procedimento concorsuale prefigurato dal legislatore; cosicché esse non possono costituire un elemento valutabile “fuori gara” per  escludere ex ante l’interesse di una società ad impugnare – nel caso di specie - l’assegnazione tramite affidamento diretto dell’attività di gestione di una manifestazione fieristica.

2. Sui casi in cui l'impugnazione dell'atto presupposto consente di soprassedere alla susseguente impugnazione dell'atto conseguenziale. 
L’impugnazione dell'atto presupposto, di per sé lesivo dell'interesse del soggetto interessato, consente di soprassedere alla susseguente impugnazione dell'atto conseguenziale soltanto nell'ipotesi in cui l’eventuale annullamento del primo atto sia in grado di determinare l'automatica caducazione del secondo, ossia soltanto se l'atto successivo ha carattere meramente esecutivo dell'atto presupposto ovvero fa parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente, senza che vi sia possibilità di compiere nuove e ulteriori valutazioni di interessi.

3. Sulla inapplicabilità dell'art. 5, L. 381/91 alla attività di gestione di una manifestazione fieristica su un campo sportivo comunale.
L’attività di gestione di una manifestazione fieristica su un campo sportivo comunale – implicando la gestione di un bene pubblico e lo svolgimento di una attività rivolta ai cittadini e non all’amministrazione – non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n. 381 del 1991, con la conseguenza che la scelta del gestore deve avvenire nel rispetto delle procedure amministrative poste a tutela della concorrenza.

Cons. St., Sez. 6, 29 aprile 2013, n. 02342
Caricamento in corso