Interdittiva antimafia: il condizionamento mafioso
Sicurezza pubblica
Premassima
1. Il condizionamento mafioso, che porta all'interdittiva antimafia, si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”, del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non ermergano specifici riscontri oggetti sull’influenza nelle scelte dell’impresa.
Principio
1. Il condizionamento mafioso, che porta all'interdittiva antimafia, si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”, del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non ermergano specifici riscontri oggetti sull’influenza nelle scelte dell’impresa.
Il
Supremo Consesso in ordine all' interdittiva antimafia ha osservato
che essa è volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico,
della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della
P.A.. In specie, al fine dell’adozione del provvedimento
interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel
corso del procedimento: una visione ‘parcellizzata’ di un singolo
elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di
essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri.
Sicchè risulta estranea al sistema delle informative antimafia,
qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di
là del ragionevole dubbio. Il rischio di inquinamento mafioso deve
essere valutato in base al criterio del più «probabile che non»,
alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere
integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione
dei fenomeni sociali, come quello mafioso. Pertanto, gli elementi
posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente
rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi
penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati
oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di
assoluzione.
Inoltre ha rilevato il Collegio che quanto ai
rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori
generali dell’impresa e familiari quali soggetti affiliati,
organici, contigui alle associazioni mafiose, la P.A. può dare loro
rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per
altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del
«più probabile che non», che l’impresa abbia una conduzione
collettiva e una regìa familiare, ovvero che le decisioni sulla sua
attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla
mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia.
In altri termini, da quanto osservato si desume che il
condizionamento mafioso, che porta all’interdittiva, può derivare
sia dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali
all’interno della società, ma siano o figurino come meri
dipendenti, entrati a far parte dell’impresa senza alcun criterio
selettivo e filtri preventivi; sia dalla presenza di un solo
dipendente 'infiltrato', del quale la mafia si serva per controllare
o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o
dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla
criminalità organizzata, nonostante non ermergano specifici
riscontri oggettivi sull’influenza nelle scelte dell’impresa.