Accedi a LexEureka

Insegnanti di sostegno

Istruzione pubblica Diritti sociali e terzo settore

Sulla possibilità di assunzione degli insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni previsto dalla legge
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3B, Sentenza Breve 31 luglio 2013, n. 07783

Principio

1.Sulla possibilità di assunzione degli insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni previsto dalla legge.
A seguito della sentenza n. 80/2010, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui, all’art. 2, commi 413 e 414, fissava rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno, sopprimendo inoltre radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti–alunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi, deve ritenersi tornato in auge l’art. 40 della L. n. 449 del 1997, secondo il quale, in attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni ordinario previsto dalla legge, in presenza di handicap particolarmente gravi.
2. Sull’obbligo di valutazione, da parte delle istituzioni scolastiche, della possibilità di attivare in organico ulteriori posti di sostegno in deroga.
E’ illegittimo, per carenza di motivazione, il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno ad alunni con handicap, che non dia conto della intervenuta valutazione della possibilità di attivare in organico ulteriori posti di sostegno in deroga. Infatti, l’esiguità dell’organico non può pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione scolastica a provvedere a soddisfarle — in deroga al rapporto docenti-alunni ordinario - attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno. In particolare, il complesso di norme vigenti in materia, se è vero che da un lato non consente di ritenere che il portatore di handicap abbia diritto a vedersi attribuito un insegnante di sostegno per un numero di ore predeterminato, tuttavia dall’altro, nelle situazioni di handicap grave, impone all’Amministrazione di valutare la possibilità di attivare “posti di sostegno in deroga…per situazioni di particolare gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” .
3. Sul contenuto della condanna a seguito della accertata l’illegittimità del provvedimento di assegnazione di un numero di ore di sostegno insufficienti ad alunni portatori di handicap.
Una volta accertata l’illegittimità del provvedimento di assegnazione di un numero di ore di sostegno insufficienti ad alunni portatori di handicap, nell’ottica di tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), deve essere accolta la domanda di condanna delle istituzioni scolastiche ad avviare e perfezionare con ogni tempestività, anche per gli anni successivi, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale in relazione al concreto fabbisogno della specifica istituzione scolastica.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3B, 31 luglio 2013, n. 07783
Caricamento in corso