Accedi a LexEureka

Ingiunzione di demolizione di abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Sull'indicazione dati catastali dell’area di sedime della quale si dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale per il caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ex art. 31, comma 6°, d.P.R. n. 380/2001
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, Sentenza 4 aprile 2013, n. 00471

Principio

1. Improcedibilità del ricorso avverso l'ordine di demolizione di opere per le quali è intervenuto (e rimasto inoppugnato) il diniego di sanatoria.
È improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso avverso l'ordine di demolizione di opere edilizie realizzate sine titulo, quando risulti che il provvedimento di diniego di sanatoria relativo alle stesse opere non sia stato mai impugnato.

2. Rilevanza del decorso del tempo nell'esercizio del potere sanzionatorio di abusi edilizi.
Il decorso del termine non estingue il potere sanzionatorio dell’abuso edilizio, atteso che l’abuso edilizio riveste natura di illecito di carattere permanente e considerata altresì che proprio al fine di eliminare l’effetto antigiuridico il legislatore ha previsto appositi strumenti ordinari o eccezionali quali il permesso di costruire in sanatoria o il condono.

3. Comunicazione di avvio del procedimento e ordine di demolizione.
3.1. È legittimo l'ordine di demolizione di abusi edilizi, ancorché sia stato pretermesso l’avviso ex art. 7 l. 241/1990, sia in considerazione della natura vincolata del provvedimento sanzionatorio dell’ingiunzione a demolire, sia per l’applicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui all’art. 21 octies della legge citata, sia infine in relazione alla equipollenza del verbale di accertamento in contraddittorio con il responsabile all’avviso ex art. 7.
3.2. È in ogni caso inammissibile il motivo di ricorso con cui si denunci la pretermissione dell'avviso ex art. 7 l. n. 241/1990, quando il medesimo motivo risulti dedotto solo come mero vizio formale, trovando pertanto applicazione l’art. 21 octies l. n. 241/1990, essendo onere della parte ricorrente in sede di ricorso giurisdizionale esporre le ragioni sostanziali che avrebbero dovuto costituire concreto oggetto del proprio apporto partecipativo e in contraddittorio e della cui mancanza si duole. L’esposizione, anche sommaria, delle ragioni sostanziali che parte ricorrente avrebbe potuto far valere in sede di controdeduzioni e nell’ambito del sub procedimento ex artt. 7 ss. legge n. 241/1990 costituisce invero condizione di ammissibilità del motivo proposto.

4. Sull'indicazione dati catastali dell’area di sedime della quale si dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale per il caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ex art. 31, comma 6°, d.P.R. n. 380/2001.
4.1. Non è illegittimo l'ordine di demolizione per difetto di motivazione con riferimento ai dati catastali dell’area di sedime della quale si dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale per il caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione. La natura doverosa dell’ingiunzione a demolire esclude, in una con la natura permanente dell’illecito, particolari oneri motivazionali a carico dell’Amministrazione, atteso che l’interesse pubblico al ripristino della legalità costituisce di per sé giustificazione piena dell’interesse pubblico perseguito.
4.2. Anche con riferimento all’individuazione degli esatti dati catastali dell’area di sedime, per pacifica giurisprudenza, può compiersi o direttamente nel provvedimento di ingiunzione a demolire (nel qual caso l’effetto acquisitivo opererà in via automatica ed ex lege per mero decorso del termine di adempimento all’ingiunzione a demolire, con conseguente natura meramente dichiarativa dell’atto di formale acquisizione) ovvero in sede di provvedimento di acquisizione (il quale, in tal caso, avrà anche natura costitutiva limitatamente al quantum della superficie acquisita).

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, 4 aprile 2013, n. 00471
Caricamento in corso