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Infrastrutture strategiche

Espropriazione per pubblica utilità Giustizia amministrativa

1. Opere strategiche di interesse nazionale. Approvazione del progetto preliminare. Soggetti espropriati. Partecipazione al procedimento. Deroghe al procedimento espropriativo ordinario. 2. Progetto preliminare delle infrastrutture strategiche. Deliberazione di approvazione. Termine per impugnare dinanzi al GA. Decorre dalla data di pubblicazione in GURI della deliberazione. Omessa indicazione dei dati catastali e dei soggetti espropriandi. Irrilevanza. Omessa pubblicazione su Albo pretorio comunale e su Bollettino Ufficiale regionale. Irrilevanza. 3. Progetto preliminare delle infrastrutture strategiche. Procedura di affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione. Legittimazione a ricorrere dei soggetti espropriandi. Non sussiste
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 10 giugno 2014, n. 02963

Principio

1. Opere strategiche di interesse nazionale. Approvazione del progetto preliminare. Soggetti espropriati. Partecipazione al procedimento. Deroghe al procedimento espropriativo ordinario.
1.1. La realizzazione di opere di preminente interesse nazionale è disciplinata dalla L. n. 443/2001 e dal relativo d.lgs. n. 190/2002 (ora trasfuse nel d.lgs n. 163 del 2006), il cui art. 3, co. 3 (“Progetto preliminare - Procedura di VIA e localizzazione”), stabilisce che, ai fini della approvazione del progetto preliminare, «non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
1.2. Diversamente da quel che avviene nelle ordinarie procedure finalizzate all’approvazione di progetti di opere pubbliche, il progetto preliminare delle opere strategiche di interesse nazionale non è atto meramente preparatorio, bensì atto dotato di una propria autonomia e di immediata capacità lesiva e ciò perché fonte del vincolo preordinato all'espropriazione (essendo il progetto preliminare atto diretto ad incidere immediatamente nella sfera giuridica dei titolari di diritti sugli immobili assoggettati a vincolo e, quindi, atto autonomamente impugnabile).
1.3. La speciale procedura prevista dal d.lgs. n. 190/2002, attuativo della L. n. 443/2001, relativa alle opere strategiche di interesse nazionale, comporta rilevanti deroghe alla ordinaria disciplina in materia di approvazione di opere pubbliche. La principale divergenza dall'ordinario modello procedimentale emerge con riferimento all'approvazione del progetto preliminare dell'opera strategica di interesse nazionale. 
1.4. Il procedimento volto all'approvazione del progetto preliminare di opere strategiche di interesse nazionale, ex art. 3 del d.lgs. n. 190/2002 si distinguersi nettamente, per vari aspetti, dal procedimento ordinario. Da un lato, infatti, non è prevista alcuna forma di partecipazione dei soggetti privati portatori di interessi contrapposti a quello pubblico (v. art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, che esclude espressamente l'obbligo di comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture strategiche); dall’altro, a fronte di un livello di maggior dettaglio della progettazione, è previsto un procedimento più snello destinato a sfociare nella delibera di approvazione del CIPE; dall’altro ancora, l'approvazione del progetto preliminare determina rilevanti effetti giuridici costituiti dall'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera, dal perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato - Regione sulla localizzazione dell'opera, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e dall'assoggettamento di tutti gli immobili in cui è localizzata l'opera al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2047/2010).

2. Progetto preliminare delle infrastrutture strategiche. Deliberazione di approvazione. Termine per impugnare dinanzi al GA. Decorre dalla data di pubblicazione in GURI della deliberazione. Omessa indicazione dei dati catastali e dei soggetti espropriandi. Irrilevanza. Omessa pubblicazione su Albo pretorio comunale e su Bollettino Ufficiale regionale. Irrilevanza.
2.1. La deliberazione di approvazione di progetto preliminare delle infrastrutture strategiche deve essere intesa nel senso sostanziale e processuale di atto immediatamente efficace e conclusivo del procedimento; gli interessati hanno quindi l'onere di impugnarla dinanzi al GA entro il termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione in Gazzetta Ufficiale. 
2.2. Ai fini della decorrenza del termine a ricorrere avverso la deliberazione di approvazione di progetto preliminare delle infrastrutture strategiche, non assume rilievo la circostanza che la pubblicazione della deliberazione in GURI non riporti i dati catastali e l’identità dei soggetti espropriandi, non essendo questo un requisito richiesto dalla vigente disciplina normativa. 
2.3. Ai fini della decorrenza del termine a ricorrere avverso la deliberazione di approvazione di progetto preliminare delle infrastrutture strategiche, non risulta rilevante il fatto che la medesima deliberazione non abbia trovato pubblicazione anche negli albi pretori comunali o sul Bollettino Ufficiale Regionale, dal momento che l’approvazione del detto progetto preliminare comporta “l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati” e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art. 3, co. 7, d.lgs. n. 190/2012, oggi trasfuso nell’art. 165, co. 7, d.lgs. n. 163/2006); risulta sufficiente, dunque, ai fini dell’efficacia della variante urbanistica e del vincolo espropriativo, la pubblicazione sulla G.U..

3. Progetto preliminare delle infrastrutture strategiche. Procedura di affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione. Legittimazione a ricorrere dei soggetti espropriandi. Non sussiste.
I soggetti espropriandi non sono legittimati a contestare dinanzi al GA l’affidamento dell’incarico di progettazione dell'opera pubblica, censurando le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione. Ciò in quanto gli espropriandi non sono titolari di un interesse personale, concreto ed attuale all’annullamento delle procedure di affidamento, in quanto sono estranei a detti rapporti. Manca in questo caso il presupposto dell’azione, non essendo i soggetti espropriandi lesi in modo concreto ed attuale da eventuali illegittimità che avrebbero caratterizzato le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione.

3. Ricorso al GA. Rigetto con pronuncia di rito. Assorbimento censure di merito. Vizio di omessa pronuncia. Non sussiste.
Allorché il ricorso al GA venga respinto dal Giudice di prime cure con pronuncia di rito, sulla base dell’esame di questioni logicamente pregiudiziali o preliminari rispetto alle ulteriori censure di merito, rimaste assorbite, non può configurarsi la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il vizio di omessa pronuncia postula la mancanza di una decisione ed è ipotizzabile solo rispetto alla pronuncia di merito: esso non è quindi configurabile quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o di un suo assorbimento in altre declaratorie (cfr. Cass. 15 maggio 1996, n. 4498), né in relazione alla decisione di questioni preliminari o pregiudiziali rispetto alla pronuncia di accoglimento (ovvero di rigetto) della domanda o di eventuali eccezioni formulate dalle parti (cfr. Cass. 19 giugno 1997, n. 5482; 11 giugno 1986, n. 3864).

4. Principio di sinteticità degli atti processuali. Strumentalità al principio della ragionevole durata del processo.
Viola il principio di sinteticità degli atti processuali (art. 3 e art. 26 co. 1 c.p.a.) l'atto di appello che si configuri prolisso e ripetitivo. Il dovere di sinteticità sancito dall'art. 3, comma 2, c.p.a., è strumentalmente connesso al principio della ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.), a sua volta corollario del giusto processo, che assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dal rilievo dell'interesse pubblico in occasione del controllo sull'esercizio della funzione pubblica. La sinteticità degli atti costituisce uno dei modi - e forse tra i più importanti - per arrivare ad una giustizia rapida ed efficace sulla stessa scia si muovono gli articoli 40, co. 1, lett. c) e d), e 101, co. 1, c.p.a. (in relazione al contenuto del ricorso introduttivo in primo grado e in appello); parimenti utile è ricordare, in chiave comparata, l'art. 366, co. 1, n. 3 c.p.c., laddove stabilisce che il ricorso deve contenere "L'esposizione sommaria dei fatti della causa" (cfr., sul punto, la recente Cass. civ., sez. un., 11 aprile 2012, n. 5698 che ha fatto applicazione della norma in esame, dichiarando inammissibile un ricorso in cassazione, dopo aver richiamato il dovere di sinteticità degli scritti difensivi). In base alle istruzioni emanate dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di giustizia dell'UE, il principio di sinteticità va inteso nel senso che gli scritti delle parti non superino di norma una lunghezza variabile da 5 a 15 pagine (in base alla tipologia della causa e dello scritto difensivo, cfr. Cons. St., sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210).

Cons. St., Sez. 4, 10 giugno 2014, n. 02963
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