Accedi a LexEureka

Informative antimafia interdittive

Sicurezza pubblica

Principi in tema di informative antimafia interdittive ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. “c”) D.P.R. n. 252/1998
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 4, Sentenza Breve 16 aprile 2013, n. 01102

Principio

1. Principi in tema di informative antimafia interdittive ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. “c”) D.P.R. n. 252/1998.
1.1. L’informativa antimafia atipica prevista dall’art. 10 del D.P.R. 252/1998 non richiede la prova certa e sicura dell’avvenuta infiltrazione mafiosa nella gestione dell’impresa; al contrario, la disposizione di legge è strutturata in modo da attribuire rilievo a molteplici indizi che possano far desumere l’esistenza di un rischio di infiltrazione ad opera della (o collegamento con la) criminalità organizzata. In proposito, la giurisprudenza ha chiarito con pronunciamento inequivocabile che "L' informativa interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e preventiva, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Ciò che deve essere provato non è l'intervenuta infiltrazione mafiosa, ma solo la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il pericolo di ingerenza. L'insieme degli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico, ma unitario, sì che la valutazione deve essere effettuata in relazione ad uno specifico quadro indiziario nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri" (Tar Napoli, 2628/2012; Id. 5785/2011). E tale “atipicità” degli elementi valutabili ai fini della redazione dell’informativa è il diretto frutto della ratio dell’istituto "(…) da ravvisarsi nella necessità di anticipare la soglia di difesa sociale con una tutela avanzata nel contrasto alla criminalità organizzata, segnatamente nell'ambito degli appalti pubblici, per la sensibilità della materia in sé e dei valori coinvolti (effettività della tutela della concorrenza nel mercato, genuinità della scelta dell'ente aggiudicatore, tutela della finanza pubblica, ecc.); coerentemente il Prefetto, nel rendere le informazioni antimafia, può legittimamente basarsi non su specifici elementi, ma effettuare la propria valutazione sulla scorta di un quadro di indizi sufficientemente chiaro, preciso e non arbitrario, nel quale assumono rilievo preponderante fattori che inducano a ritenere che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle Pubbliche amministrazioni, sicché è giustificata l'esigenza di intervenire tempestivamente anche in presenza di fatti in sé privi dell'assoluta certezza (condanna non irrevocabile, collegamenti parentali con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti, ecc.), ma tali da fondare, nel loro complesso, un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa, anche in maniera indiretta, agevoli le attività criminali o ne sia in varia guisa condizionata” (Cons. Stato, III, 3104/2011).
1.2. I pregressi indizi di contiguità con la criminalità organizzata possono essere superati solo se successivi comportamenti (riferibili ad una diuturna trasparente attività imprenditoriale) siano tali da scolorirne la rilevanza. Determinati accadimenti non possono in linea di principio rappresentare dei vincoli ostativi permanenti al reinserimento dell'impresa colpita da precedente interdittiva; tuttavia, il mero trascorrere del tempo non può in quanto tale automaticamente fungere da fattore di riabilitazione; ciò può di certo ritenersi in situazioni in cui il periodo di tempo che si colloca tra l'evento indiziario e la sua rilevazione sia effettivamente tale da neutralizzare la sintomaticità, come si verifica ad esempio in relazione ad eventi passati rispetto ai quali il nesso di causalità indiziante appare non più sussistente perché è mutato l'assetto societario o è venuta meno la pericolosità del gruppo criminale ritenuto contiguo all'impresa. Invece, nelle ipotesi in cui gli indizi addottati, sebbene non attuali ratione temporis, ma comunque non eccessivamente lontani, non esprimano una non lieve compromissione rispetto ad ambienti e logiche malavitose, rispetto alle quali, nonostante il trascorrere del tempo, non sia fornita alcuna riprova di una successiva dissociazione, non vi è ragione di ritenere implausibile una valutazione di permanenza di una condizione di contiguità mafiosa (nello stesso senso T.A.R. Campania Napoli sent. n. 1835/2010).

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 4, 16 aprile 2013, n. 01102
Caricamento in corso