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Infermità o lesione da causa di servizio

Pubblico impiego

1. Infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio. Procedimento di concessione dell'equo indennizzo. Termine conclusivo. Natura. 2. (segue): motivazione del provvedimento di diniego della P.A. Limiti.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 21 ottobre 2014, n. 05179

Principio

1. Infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio. Procedimento di concessione dell'equo indennizzo. Termine conclusivo. Natura. 
In assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell'amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, lo stesso deve intendersi come meramente sollecitatorio o ordinatorio, con la conseguenza che il suo superamento non determina l'illegittimità dell'atto, ma una semplice irregolarità non viziante. Pertanto, non essendo prevista alcuna conseguenza, il termine di cui all'art. 9 d.P.R. 20 aprile 1994 n. 349, per l'ipotesi in cui il provvedimento che decide sull'istanza di liquidazione dell'equo indennizzo intervenga dopo i prescritti termini, è da considerarsi meramente ordinatorio (cfr. in tal senso T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 15 febbraio 2007, n. 1121).

2. (segue): motivazione del provvedimento di diniego della P.A. Limiti.
2.1. In materia di riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, nel procedimento di verifica della sussistenza della dipendenza da causa di servizio, in presenza di pareri discordi tra la Commissione medico ospedaliera (CMO) ed il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (oggi Comitato di verifica per le cause di servizio), l'amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata a quello reso dal CPPO, atteso che l'ordinamento non mette a disposizione dell'amministrazione una serie di pareri preordinati e resi da organi consultivi di diversa origine e competenza sui quali orientarsi, ma affida, per ciò che attiene al riconoscimento dell'equo indennizzo, ad un solo organo, il CPPO, la competenza ad esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti, con la conseguenza che un onere di motivazione a carico dell'amministrazione è concepibile solo se essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati acquisiti dal comitato, ritenga di poter esprimere un diverso avviso (cfr. ex plurimis, Consiglio Stato, sez. VI, 09 settembre 2008, n. 4297; Consiglio Stato, sez. IV, 03 settembre 2008, n. 4120; Consiglio Stato, sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3487).
2.2. In materia di riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, la P.A. è tenuta a motivare particolareggiatamente il proprio provvedimento solo nei casi in cui, in ipotesi, ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (oggi, Comitato per la concessione dell'equo indennizzo), ma non quando ritenga, invece, di condividerlo, in quanto il parere del C.P.P.O. (anche per la variegata e qualificatissima estrazione tecnica dei suoi componenti) fornisce, a livello centrale, ogni auspicabile garanzia circa l'attendibilità della determinazione assunta in materia di equo indennizzo. Conseguentemente, un obbligo di motivazione (ulteriore) in capo alla P.A. è ipotizzabile solo per l'ipotesi in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio, ma non vincolante (Cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3146).

Cons. St., Sez. 4, 21 ottobre 2014, n. 05179
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