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Infermità dipendente da cause di servizio

Pubblico impiego Giustizia amministrativa

1. Infermità dipendente da cause di servizio. Discrezionalità tecnica del giudizio medico legale. Sindacato G.A. Limiti. 2. Rapporti tra Amministrazione e Comitato di Verifica. Carattere vincolante del parere. Condizioni. 3. Procedimento di riconoscimento dell’infermità per cause di servizio. Richiesta di riesame. Memorie ex art. 10 bis l. n. 241/1990. 4. Fattori che influiscono sulla causazione/concausazione dell’infermità. Onere probatorio. 5. Diniego del riconoscimento dell’infermità dipendente da cause di servizio. Eccesso di potere. Condizioni.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2T, Sentenza 22 ottobre 2014, n. 10638

Principio

1. Infermità dipendente da cause di servizio. Discrezionalità tecnica del giudizio medico legale. Sindacato G.A. Limiti. 
1.1. In tema di infermità dipendente da cause o concause di servizio, il giudizio medico legale ha carattere tecnico-discrezionale e pertanto è soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo nei limiti in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sul giudizio medico finale.
1.2. Il provvedimento, che nega la dipendenza da causa di servizio dell’infermità e/o rigetti l’istanza di liquidazione dell’equo indennizzo, è correttamente e sufficientemente motivato dall’Autorità emanante con richiamo al parere negativo reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.

2. Rapporti tra Amministrazione e Comitato di Verifica. Carattere vincolante del parere. Condizioni.
2.1. La disciplina, introdotta dall’art. 5 bis D.L. 21 settembre 1987 n. 387, dopo il contributo chiarificatore offerto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 21 giugno 1996 n. 209, ha consentito all’Amministrazione di rimettere in discussione il nesso di dipendenza causale eventualmente già riconosciuto fra l’infermità ed il servizio.
2.2. il D.P.R. n. 461/2001 ha sancito l'obbligo per l'Amministrazione di adeguarsi alle conclusioni alle quali, sul punto della dipendenza da causa di servizio dell'infermità del dipendente, è pervenuto il Comitato di Verifica per le cause di servizio (succeduto al soppresso Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie). L'imposizione dell'obbligo per l'Amministrazione di adeguarsi a tale parere non fa discendere che questo acquisti immediato carattere vincolante, verificandosi ciò solo nel caso in cui, a conclusione di una richiesta di riesame da parte della stessa Amministrazione, da formularsi nel termine di venti giorni dalla sua ricezione, esso risulti integralmente confermato.

3. Procedimento di riconoscimento dell’infermità per cause di servizio. Richiesta di riesame. Memorie ex art. 10 bis l. n. 241/1990. 
3.1. Il provvedimento esitale del procedimento di riconoscimento dell’infermità per causa di servizio e dell’equo indennizzo, pur dovendosi ascrivere alla categoria degli atti espressione di discrezionalità tecnica, si connota, nella fase di formazione del processo formativo della volontà, di un momento di discrezionalità amministrativa rappresentato dalla possibilità che l’Amministrazione ha di procedere, per fatto di legge, ma sulla base di una propria determinazione volitiva, alla richiesta di riesame.
3.2. Nella fase di formazione del processo formativo della volontà della P.A. sulla richiesta del riconoscimento dell’infermità dipendente da cause di servizio, è giusto che sia data la possibilità al privato di inserirsi nella scansione procedimentale con la presentazione di memorie utili proprio ai fini del riesame dell’atto da parte del Comitato di Verifica, in quanto trattasi di una fase caratterizzata da un momento di scelta. Trova, pertanto, piena applicazione, in linea di principio, l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, trattandosi di un procedimento avviato ad istanza di parte, in cui la posizione soggettiva posseduta ed azionata in giudizio ha consistenza di interesse legittimo pretensivo ed a fronte della quale l’amministrazione ha l’obbligo legale di acquisire dal privato la sua personale rappresentazione del fatto.
3.3. La natura in parte assistenziale del procedimento volto al riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio, non può valere ad esonerare l’amministrazione dall’obbligo comunicativo previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, atteso che l’esenzione contemplata dall’art. 14, ultimo periodo del secondo comma, D.P.R. n. 461/2001 riguarda, sì, i procedimenti assistenziali ma soltanto quelli curati dagli enti assistenziali.
3.4. Il provvedimento di diniego del riconoscimento dell’infermità è legittimo, anche in caso di omessa informativa, qualora l’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, abbia dimostrato nel corso del processo che il contenuto del provvedimento altro non avrebbe potuto essere che quello in concreto licenziato.

4. Fattori che influiscono sulla causazione/concausazione dell’infermità. Onere probatorio.
4.1. Nella causazione/concausazione dell’infermità possono influire fattori legati al servizio agendo, sulla patologia, come cause efficienti e determinanti (id est, preponderanti) della stessa. Nella nozione di concausa efficiente e determinante dell’insorgenza di una infermità possono farsi rientrare solo fatti ed accadimenti concreti, individuati in modo specifico e dotati ex se di un elevato grado di nocività.
4.2. Nel procedimento preordinato al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente, spetta a quest’ultimo fornire la prova del nesso di causalità fra l’insorgere dell’infermità evento e la prestazione del servizio (ex plurimis T.A.R. Napoli, IV Sez., 16 febbraio 1995 n. 74; T.A.R. Bari, I Sez., 11 giugno 1999 n. 635).

5. Diniego del riconoscimento dell’infermità dipendente da cause di servizio. Eccesso di potere. Condizioni.
In sede di ricorso giurisdizionale per l’annullamento del diniego del riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio, affinché sia riconosciuto il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed insufficiente motivazione, occorre che il giudizio medico legale si basi su una inidonea motivazione o una valutazione ictu oculi irrazionale, nel senso che non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto (rappresentate dall'interessato o comunque note all'amministrazione), tali da poter incidere sulla valutazione finale.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2T, 22 ottobre 2014, n. 10638
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