Accedi a LexEureka

Inefficacia del contratto

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Sul potere del GA di valutare se il contratto debba continuare a produrre effetti a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione di pubblica gara
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, Sentenza 29 novembre 2013, n. 00616

Principio

Sul potere del GA di valutare se il contratto debba continuare a produrre effetti a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione di pubblica gara.

1. Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 2007/66/CE, trasfuse negli artt. 121 e 122 c.p.a., in caso di annullamento giudiziale dell'aggiudicazione di una pubblica gara, spetta al giudice amministrativo il potere di decidere discrezionalmente, anche nei casi di violazioni gravi, se mantenere o no l'efficacia del contratto nel frattempo stipulato (cfr. C.d.S., III, 25 giugno 2013, n. 3437).
2. L'inefficacia del contratto non è quindi la conseguenza automatica dell'annullamento dell'aggiudicazione che determina solo il sorgere del potere in capo al giudice di valutare se il contratto debba continuare (o non) a produrre effetti. In conseguenza la privazione degli effetti del contratto, per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione, deve formare oggetto di una espressa pronuncia giurisdizionale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6638 del 19 dicembre 2011, Sez. V, n. 5591 del 5 novembre 2012).

T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 1, 29 novembre 2013, n. 00616
Caricamento in corso