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Indennizzo alla vittima: non rileva la parentela con la criminalità organizzata.

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sull'illegittimità del diniego di liquidazione dell'indennizzo alla vittima del dovere, opposto sul presupposto di legami con appartenenti alla criminalità organizzata.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 1 dicembre 2017, n. 05641

Premassima

    1. Deve ritenersi illegittimo il diniego di liquidazione dell' indennizzo alla vittima del dovere, opposto sul presupposto che lo stesso avesse parenti di quarto grado appartenenti alla criminalità organizzata,atteso che l’art. 2 quinquies, d.l. 2 ottobre 2008, n. 151 prevede tale elemento ostativo solo con riferimento ai parenti superstiti.

Principio

    1. Deve ritenersi illegittimo il diniego di liquidazione dell' indennizzo alla vittima del dovere, opposto sul presupposto che lo stesso avesse parenti di quarto grado appartenenti alla criminalità organizzata,atteso che l’art. 2 quinquies, d.l. 2 ottobre 2008, n. 151 prevede tale elemento ostativo solo con riferimento ai parenti superstiti.

    In ordine alla liquidazione dell'indennizzo da riconoscersi alla vittima, ed in specie ad un autista del Ministero della Giustizia, rimasto gravemente ferito insieme ad un Procuratore della Repubblica in un agguato camorristico, il Collegio ha osservato che l’art. 2 quinquies, d.l. 2 ottobre 2008, n. 151, si riferisce espressamente solo ai familiari delle vittime, ed è pertanto norma eccezionale insuscettibile di estensione analogica anche alle stesse vittime che siano sopravvissute. Difatti per le vittime, non sono previsti automatismi ostativi legati alla semplice parentela, con la prova dell’insussistenza, in concreto, del rischio che le somme possano andare a beneficio di organizzazioni criminali. Sicchè deve ritenersi illegittimo il diniego di liquidazione dell' indennizzo alla vittima del dovere, opposto sul presupposto che lo stesso avesse parenti di quarto grado appartenenti alla criminalità organizzata, in quanto l’art. 2 quinquies, d.l. 2 ottobre 2008, n. 151 sopra richiamato, prevede tale elemento ostativo solo con riferimento ai parenti superstiti.

Cons. St., Sez. 3, 1 dicembre 2017, n. 05641
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