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Indennità di rischio da radiazioni

Professioni sanitarie

Pubblico impiego. Indennità di rischio da radiazioni ionizzanti per i tecnici di radiologia medica ex art. 54 d.P.R. 384/1990. Individuazione dei soggetti esposti al rischio. Valutazione del rischio. Modalità. Analisi a campione. Possibilità.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 17 ottobre 2014, n. 05155

Principio

Pubblico impiego. Indennità di rischio da radiazioni ionizzanti per i tecnici di radiologia medica ex art. 54 d.P.R. 384/1990. Individuazione dei soggetti esposti al rischio. Valutazione del rischio. Modalità. Analisi a campione. Possibilità.
1. In tema di percezione dell'indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica, l’art. 54 del DPR 384/1990 prevede un diverso trattamento ai fini della percezione di detta indennità, a seconda che si tratti del personale (medico e tecnico) di radiologia, rispetto al personale di altre qualifiche. Nell’un caso, è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, alla quale l’art. 1, c. 1 della l. 460/1988 ricollega una presunzione assoluta d’esposizione al relativo rischio. Nell’altro, occorre invece che le situazioni lavorative concrete comportino un'esposizione a siffatto rischio in misura continua e permanente, per modalità, tempi, orari ed intensità dell'esposizione (cfr., così, Cons. St., III, 14 gennaio 2013 n. 141; id., 23 maggio 2013 n. 2811). 
2. In tema di percezione dell'indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica ex art. 54 del DPR 384/1990 per individuare correttamente il personale non di radiologia avente titolo all’indennità de qua, occorre procedere con le modalità previste dall'art. 58, c. 4 del DPR 270/1987 e secondo i criteri di cui al citato art. 54, c. 5.Anzi, anche dopo l'emanazione dell'art. 5 della l. 23 dicembre 1994 n. 724 e del Dlg 17 marzo 1995 n. 230, i lavoratori soggetti a rischio radiologico sono individuati non in relazione alla qualifica rivestita, ma all'effettiva sottoposizione, per l'attività esercitata, a una determinata esposizione alle radiazioni ionizzanti, pur se resta ferma la differenza fra i medici e i tecnici di radiologia e il restante personale sanitario, per il quale permane l’accertamento sulle singole situazioni concrete (modalità e orario di lavoro, intensità dell'esposizione) a cura della Commissione ex art. 1, c. 3 della l. 460/1988 (cfr. Cons. St., III, 23 marzo 2012 n. 1701).
3. In tema di percezione dell'indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica ex art. 54 del DPR 384/1990, l'accertamento dell'esposizione al rischio radiologico da parte della Commissione, perlomeno NON sulla base del dato testuale ex art. 54, c. 5, non va per forza compiuto con l’analisi d’ogni singola vicenda d’ogni singolo lavoratore, ben potendo pure avvenire sulla scorta di congrue, razionali e seriamente rappresentative rilevazioni a campione di tipo dosimetrico ed esposimetrico. Queste ultime servono appunto a giudicare il grado di concreto assorbimento delle radiazioni ionizzanti, affinché la predetta Commissione sia messa in grado di verificare se il dipendente sia di fatto esposto al rischio radiologico e in qual misura. Sicché ben può la Commissione esprimere il proprio oggettivo convincimento, sulla scorta dei dati lavorativi dei dipendenti per ciascun anno, pure grazie alla predetta rilevazione a campione effettuata da soggetto esperto in valutazioni dosimetriche.

Cons. St., Sez. 3, 17 ottobre 2014, n. 05155
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