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Incrementi volumetrici di abitazione civile

Edilizia residenziale pubblica Urbanistica e edilizia

Sugli interventi edilizi sulle preesistenze con ampliamenti volumetrici di edificio di abitazione e conseguente esclusione di ristrutturazione urbanistica
Cons. St., Sez. 1, Parere PARERE DEFINITIVO 15 febbraio 2022, parere n. 00378

Premassima

Ai sensi dell’art. 10 del TUE, non sono compresi nella nozione di ristrutturazione edilizia “ordinaria” gli interventi che, operando sulle preesistenze, determinano un incremento volumetrico, nonché quelli che comportino modifiche della linea degli edifici nelle zone sottoposte a vincoli paesaggistici.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Consesso ha espresso il parere secondo il quale l’intervento di ristrutturazione urbanistica contraddistinto da ampliamenti volumetrici di prospetti e linee è equipollente all’ipotesi di nuova costruzione, perlopiù per ciò che concerne le porzioni costituenti un novum rispetto all’assetto preesistente.

Fondamentalmente, nella fattispecie in cui l’intervento edilizio modifichi in modo significativo la struttura preesistente, si dovrà ritenere che l’opera de qua relazionata ai parametri urbanistico-edilizi come una innovazione è assoggettata alle norme generali regolatrici l’edificazione sul territorio comunale.

Difatti, ai sensi dell’art. 10 del Testo unico edilizia, rubricato “Interventi subordinati a permesso di costruire” è disposto che “Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: …c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetto…nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.”

Ne consegue, sostanzialmente, che la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” sottostà al previo rilascio del permesso di costruire, nonché al regime delle distanze disposto dalla normativa urbanistica in vigore.

Difatti, è stato chiarito nel caso in ispecie che, in ragione dei principi giurisprudenziali suesposti, prescindendo dalla qualificazione di un intervento in termini di nuova costruzione o di ristrutturazione, se il manufatto viene ripristinato in violazione della sagoma preesistente e dell’area di sedime, sarà necessario rispettare le distanze prescritte in quanto per le porzioni in eccesso si dovrà considerare l’intervento come un novum.

Cons. St., Sez. 1, 15 febbraio 2022, parere n. 00378
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