Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense alla nomina di presidente di Tar sezione monocratica
Ordinamento giudiziario
Premassima
Principio
Il Consesso ha definito la
questione dell’applicabilità ai magistrati amministrativi del disposto di cui
all’art. 18 dell’Ordinamento giudiziario, di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,
recante “incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti
la professione forense”, in virtù di quanto statuito dall’art. 28, L. 27 aprile
1982, n. 186 rubricato “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del
personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali”.
Difatti, il succitato
art. 18 prevede al comma 1: “i magistrati giudicanti e requirenti delle corti
di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle
sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo
grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato”;
prevede, altresì al comma 2, criteri di verifica della “ricorrenza in concreto
dell’incompatibilità di sede”, questi tengono conto della rilevanza della
professione forense svolta “avanti all’ufficio di appartenenza del magistrato,
tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore
della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale
dell’attività da parte dei medesimi soggetti”; “della dimensione dell’ufficio
di appartenenza del magistrato, con particolare riguardo all’organizzazione
tabellare” ; “della materia trattata dal magistrato e dal professionista,
avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto
penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei
predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore
specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione
tabellare”; infine “della funzione specialistica dell’ufficio
giudiziario”.
Si
riscontra, in linea generale, la manifestazione di un indirizzo criteriale i
cui principi risultano simili al contenuto della circolare del Consiglio di
Presidenza della Giustizia amministrativa, la quale ha evidenziato l’ampio
margine valutativo-discrezionale in capo all’organo di autogoverno, di individuare
le circostanze di incompatibilità ambientale in ragione delle dimensioni dell’ufficio
e del foro locale, della natura della funzione esercitata dal magistrato,
specie nell’ipotesi in cui ricopra funzioni direttive piuttosto che semidirettive,
del periodo di permanenza in sede ed infine del settore di esercizio professionale
dell’avvocato.
D’altronde
ai successivi commi 3 e 4, sono richiamate disposizioni più rigide, giacché statuisce
che “ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali
ordinari organizzati in un’unica sezione […], salvo che il magistrato operi esclusivamente
in sezione distaccata ed il parente o l’affine non svolga presso tale sezione
alcuna attività o viceversa”; “i magistrati preposti alla direzione di
uffici giudicanti o requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di
sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l’Ufficio dagli
stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali organizzati con
una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale”.
Si
delinea un quadro normativo in cui le due disposizioni posto che si riferiscono
a diversi ambiti, tuttavia entrambe pongono in luce un restringimento del
margine di valutazione discrezionale, in quanto mentre una presume iure et
de iure l’incompatibilità nei Tribunali mono-sezionali, l’altra presuppone
l’incompatibilità per i magistrati preposti alla direzione di un ufficio
giudiziario, ad eccezione della fattispecie in cui vi sia un articolazione in
più sezioni per ciascun settore di attività penale e civile.
Pertanto,
dalla fattispecie de qua è deducibile una presunzione assoluta di
incompatibilità, la quale opera per categorie a prescindere dalla realizzazione
in concreto di conflitti di interesse, tale da non ammettere prova contraria; quindi
a nulla gioverebbe l’impegno personale del congiunto che esercita la professione
forense di esimersi da ogni attività, perfino stragiudiziale, nel settore del
diritto amministrativo stante la manifesta volontà della legge di prestare
tutela al naturale affidamento dei cittadini nei confronti del giudice super
partes.