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Inclusione scolastica di minori con disabilità

Istruzione pubblica Giustizia amministrativa

1. Giurisdizione esclusiva giudice amministrativo. Erogazione del servizio didattico per minore disabile. Predisposizione di misure di sostegno. Misure compensative. 2. Soggetto con disabilità gravi. Onere per l’amministrazione di predisporre misure di sostegno. Adeguatezza delle misure compensative. Fruizione effettiva del percorso di istruzione. Accertamento non limitato al corrente anno scolastico. Diritto all’insegnante di sostegno. Rapporto 1/1. Efficacia situazione accertata fino a nuovo documento. 3. Sostegno didattico a studenti con disabilità. Omissione o ingiustificata riduzione. Diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Danno esistenziale. Danno che incide sulla personalità del minore. Danno subito sotto il profilo psicologico. Danno subito sotto il profilo didattico. Quantificazione del danno in via equitativa.
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, Sentenza Breve 7 maggio 2014, n. 01167

Principio

1. Giurisdizione esclusiva giudice amministrativo. Erogazione del servizio didattico per minore disabile. Predisposizione di misure di sostegno. Misure compensative.
Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.vo, ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente oggetto l'accertamento della necessità per il minore di vedersi erogato il servizio didattico previa predisposizione, da parte dell'amministrazione, di misure di sostegno - didattiche o assistenziali - necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative (sicché trattasi di prestazioni accessorie e complementari al servizio pubblico istruzione).

2. Soggetto con disabilità gravi. Onere per l’amministrazione di predisporre misure di sostegno. Adeguatezza delle misure compensative. Fruizione effettiva del percorso di istruzione. Accertamento non limitato al corrente anno scolastico. Diritto all’insegnante di sostegno. Rapporto 1/1. Efficacia situazione accertata fino a nuovo documento.
2.1. L’amministrazione scolastica ha il dovere di erogare il servizio didattico predisponendo, per l’ipotesi di disabilità grave, le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va evidentemente parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.
2.2. La statuizione di accertamento del diritto alle misure di sostegno ha efficacia, sul piano diacronico, non limitata al corrente anno scolastico. Il diritto del minore ad essere seguito durante le ore di frequenza scolastica da un insegnante di sostegno è in rapporto di 1/1, con ogni conseguente obbligo di prestazione incombente sull’amministrazione resistente, fino a che non sopravvenga un documento di contenuto contrario rispetto a quelli che hanno fondato la pretesa del minore.

3. Sostegno didattico a studenti con disabilità. Omissione o ingiustificata riduzione. Diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Danno esistenziale. Danno che incide sulla personalità del minore. Danno subito sotto il profilo psicologico. Danno subito sotto il profilo didattico. Quantificazione del danno in via equitativa.
3.1. In presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili  è configurabile il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex. art. 2059 cod. civ., qualificabile come danno esistenziale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120 Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).
3.2. Nel caso di minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”, il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita ha provocato sulla personalità del minore con disabilità (T.A.R. Sardegna, sentenza n. 695/2011, T.A.R. Toscana, sentenza n. 746/ 2012); sia in relazione al pregiudizio subìto sotto il profilo psicologico (in relazione alla mancata, completa integrazione scolastica), sia con riferimento al deficit riscontrabile sotto il profilo didattico-culturale sulla base della stessa documentazione in atti, dalla quale si evince una partecipazione inutile all’attività didattica ove non adeguatamente assistita.
3.3. In caso di ingiustificata diminuzione delle ore di sostegno, in considerazione del numero di ore già assegnate rispetto a quelle spettanti, il danno può essere quantificato, in via equitativa, in € mille/00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione di mese) di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 dalla data di notificazione del ricorso sino all’effettiva assegnazione.

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, 7 maggio 2014, n. 01167
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