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Impugnazioni

Giustizia amministrativa

Inammissibilità dell'appello proposto dal controinteressato pretermesso nel giudizio di 1° grado
Cons. St., Sez. 6, Sentenza Breve 8 ottobre 2013, n. 04956

Principio

Inammissibilità dell'appello proposto dal controinteressato pretermesso nel giudizio di 1° grado

1. Anteriormente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, in via pretoria era stato ampliato il novero dei soggetti legittimati alla proposizione dell’appello, includendovi inter alia il controinteressato – parte necessaria del giudizio di primo grado – non evocato in giudizio, nonché i controinteressati sopravvenuti e i c.d. controinteressati in senso sostanziale (ossia, i soggetti che, pur non essendo agevolmente individuabili sulla base del provvedimento impugnato in primo grado, risultino nondimeno titolari di una posizione giuridica autonoma di interesse alla conservazione del provvedimento impugnato).
2. Alla luce della previsione di cui al comma 1 dell’articolo 102 del cod. proc. amm. il quale – con previsione tassativa – sancisce che “possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado”, già sotto il profilo testuale, tale disposizione preclude la possibilità per il litisconsorte pretermesso in primo grado (soggetto che, per definizione, non rientra fra quelli nei cui confronti la decisione di primo grado è stata assunta) di proporre autonomamente un appello. Di tanto si rinviene conferma nella relazione illustrativa al codice del processo amministrativo, ove si legge che il legislatore delegato ha inteso riconoscere la legittimazione all’appello soltanto alle parti in senso formale del giudizio di primo grado.
3. Nella vigenza del ‘codice’ del 2010, deve ritenersi che il controinteressato non evocato in giudizio possa impugnare la sentenza di primo grado soltanto – laddove ne sussistano le condizioni - nelle forme dell’opposizione di terzo di cui agli articoli 108 e 109 del medesimo ‘codice’.
4. Anche a voler riqualificare il ricorso in appello proposto dal controinteressato pretermesso quale opposizione di terzo (sussistendone i requisiti di forma e di sostanza), deve comunque rilevarsi l’irritualità del ricorso, in quanto non proposto dinanzi al Giudice che ha reso la sentenza oggetto di impugnazione, ma direttamente dinanzi al Consiglio di Stato (tanto, in violazione del comma 1 dell’articolo 109 del cod. proc. amm.). Né sussistono le condizioni per fare applicazione della previsione di cui al comma 2 del richiamato articolo 109 c.p.a., quando non sia stato proposto appello da una delle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

Cons. St., Sez. 6, 8 ottobre 2013, n. 04956
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