Accedi a LexEureka

Impugnazioni avverso la medesima sentenza

Giustizia amministrativa

Impugnazioni avverso la medesima sentenza e conseguenze della mancata riunione. Conseguenze che scaturiscono dalla formazione del giudicato sulle questioni investite dalle impugnazioni separate, di cui una non ancora decisa
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 15 marzo 2013, n. 01541

Principio

1. Impugnazioni avverso la medesima sentenza e conseguenze della mancata riunione.
1.1. A norma dell’art. 96, comma 1, Cod. proc. amm., in ossequio ai principi di concentrazione e di unicità del processo di impugnazione e della relativa decisione, funzionali ad esigenze di economia processuale e di prevenzione di conflitti tra giudicati, tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.
1.2. Il comma 6 dell'art. 96 c.p.a. disciplina le conseguenze della mancata riunione di più impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, prevedendo che, se le impugnazioni siano state ritualmente proposte – ossia, se gli impugnanti successivi non siano incorsi nella decadenza di cui all’art. 333 cod. proc. civ. (che impone alle parti, alle quali sia stata notificata un’impugnazione, l’onere di proporre le loro impugnazioni in un unico processo), per difetto di notifica dell’impugnazione preveniente nei loro confronti –, il semplice fatto della sopravvenienza della decisione di una delle due impugnazioni non rende improcedibili le altre (a garanzia del diritto di azione e di difesa sancita dall’art. 24 Cost.).

2. Impugnazioni avverso la medesima sentenza e eventuale formazione del giudicato sulle questioni investite dalle impugnazioni separate, di cui una non ancora decisa.
2.1. Nell'ipotesi di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, di cui una non decisa e altra definita con sentenza passata in giudicato, deve farsi ricorso alla disciplina processualcivilistica (stante il rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 1, Cod. proc. amm.) quale elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’improcedibilità dell’impugnazione proposta separatamente si produce in ogni caso in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che abbia deciso sull’appello proposto in via separata, scaturendo dal giudicato formatosi su una causa inscindibile la preclusione di un riesame delle stesse, identiche questioni già decise con autorità di cosa giudicata, onde evitare un conflitto, teorico e pratico, tra giudicati (Cass. Civ. 4 marzo 2008, n. 5846; Cass. Civ. 6 marzo 2004, n. 4617; Cass. Civ. 11 maggio 2001, n. 6578). Il mancato rilievo dell’intervenuto giudicato esterno esporrebbe, peraltro, la seconda sentenza, adottata in contrasto col precedente giudicato, all’impugnazione revocatoria ex art. 395 n. 5) Cod. proc. civ., sicché anche sotto tale profilo se ne impone il rilievo d’ufficio.
2.2. Qualora la parte che abbia proposto l’impugnazione separata non abbia ricevuto alcuna notificazione dell’impugnazione precedente definita con autorità di giudicato (o la relativa notifica sia nulla o inesistente), e non sia dunque venuta a conoscenza del processo preveniente per nullità del ricorso o della sua notificazione, la stessa ha facoltà di ricorrere ai rimedi apprestati dall’ordinamento in siffatte evenienze (l’opposizione di terzo del contraddittore pretermesso oppure, ricorrendone le condizioni, l’impugnazione per revocazione, anche oltre il termine lungo semestrale ai sensi dell’art. 92, comma 4, Cod. proc. amm.).

Cons. St., Sez. 6, 15 marzo 2013, n. 01541
Caricamento in corso